Bonus INAIL ai superstiti di sanitari con COVID: con la pubblicazione della circolare n. 1 del 3 gennaio 2023 l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha specificato quali sono le procedure e le modalità di erogazione della speciale elargizione a favore dei familiari superstiti delle seguenti categorie di lavoratori che sono deceduti per effetto o come concausa del contagio da COVID-19:
- gli esercenti le professioni sanitarie;
- gli assistenti sociali;
- gli operatori socio-sanitari.
La suddetta circolare INAIL, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione generale e dalla Direzione centrale rapporto assicurativo, fa riferimento a quanto viene disposto all’interno del decreto interministeriale del 22 settembre 2022.
Bonus INAIL ai superstiti di sanitari con COVID: la circolare dell’Istituto
Il Fondo destinato alla corresponsione di speciali elargizioni INAIL in favore dei suddetti soggetti è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, mediante la pubblicazione dell’art. 22 bis del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 271 del 24 aprile 2020, con uno stanziamento di 15 milioni di euro.
Successivamente, invece, tramite un decreto del Ministero per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministero della salute, il 22 settembre 2022 sono state emanate le disposizioni attuative, le quali hanno aperte le porte ad un accordo con l’INAIL.
Con la presente circolare, dunque, l’Istituto ha fornito le istruzioni per la presentazione delle domande e in merito all’erogazione del bonus INAIL ai superstiti di sanitari con COVID.
Speciale elargizione INAIL: che cos’è, come funziona, a chi spetta, a quanto ammonta, come fare domanda e documentazione da allegare
Il bonus INAIL ai superstiti di sanitari con COVID, come detto in precedenza, viene riconosciuto “ai familiari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari, che abbiano operato nel periodo di emergenza pandemica per il contenimento del coronavirus e che abbiano contratto una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19“.
In sostanza, l’elemento fondamentale è che la patologia sia stata contratta nell’esercizio dell’attività lavorativa prestata durante l’emergenza sanitaria, ovvero nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022.
Inoltre, è fondamentale che il decesso si avvenuto entro il 28 dicembre 2022, data in cui è stata pubblicato il decreto che disciplina il la speciale elargizione.
Il bonus INAIL ai superstiti di sanitari con COVID spetta precisamente a:
- il coniuge o la persona unita civilmente e i figli legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottivi;
- in mancanza dei superstiti di cui al punto precedente, i genitori naturali o adottivi.
La speciale elargizione INAIL è una prestazione economica una tantum che viene riconosciuta come indennizzo, in base a:
- le risorse in dotazione del Fondo;
- il numero di vittime per le quali siano state presentate e accolte le istanze da parte dei beneficiari.
La domanda per il bonus INAIL ai superstiti di sanitari con COVID deve essere presentata alla Direzione centrale rapporto assicurativo dell’Istituto entro e non oltre il 4 marzo 2023, ovvero 60 giorni dopo la data di pubblicazione dell’avviso sul sito web istituzionale del Dipofam.
L’istanza deve essere inviata esclusivamente mediante l’apposito servizio online che viene messo a disposizione dall’INAIL, denominato “Speciali elargizioni familiari vittime COVID-19”.
Tutto quello che bisogna fare è accedere al sito web dell’Istituto mediante le proprie credenziali SPID, CIE o CNS e procedere con la compilazione e l’invio della domanda.
A quest’ultima dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- il titolo professionale del lavoratore deceduto;
- il contratto di lavoro/prestazione d’opera o altra tipologia di contratto di lavoro ammessa dalla legislazione vigente;
- la documentazione sanitaria comprovante l’insorgenza di una patologia alla quale sia conseguita, entro il 28 dicembre 2022, la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19 avvenuto nel suddetto periodo emergenziale 31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022.