Tasso di interesse legale: a partire dal 1° gennaio 2023 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto la sua variazione, portandolo al 5%.
Con la pubblicazione della circolare n. 2 del 4 gennaio 2023 l’INPS ha comunicato quali sono gli effetti che questa modifica produce su:
- il calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- le prestazioni pensionistiche e previdenziali.
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Pensioni, fa riferimento a quanto viene disposto all’interno del decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2022, recante “Modifica del saggio degli interessi legali”, successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 292 del 15 dicembre 2022.
Tasso di interesse legale 2023, a partire dal 1° gennaio è pari al 5%: la circolare INPS
Con la presente circolare l’INPS ha comunicato ai cittadini la variazione al 5% del tasso di interesse legale a partire dal 1° gennaio 2023.
Questa modifica, in particolare, è stata decisa attraverso la pubblicazione di un apposito decreto da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che andremo a leggere durante il corso del paragrafo successivo.
Mentre, per ora, ci limiteremo a a definire quali sono gli effetti che si generano da questa variazione in merito al calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e in merito alle prestazioni pensionistiche e previdenziali.
I riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali prevedono l’applicazione della riduzione delle sanzioni civili nel caso in cui il contribuente adempia integralmente al pagamento di quanto dovuto.
In particolare, il tasso di interesse legale al 5% sarà applicato esclusivamente ai contributi per i quali la scadenza relativa al pagamento è fissata in una data successiva al 1° gennaio 2023.
Dunque, qualora invece i debiti siano pendenti alla predetta data, a questi ultimi sarà applicato il tasso di interesse legale che era vigente in quel periodo, secondo la tabella che andremo a vedere nel paragrafo successivo.
La variazione del tasso di interesse legale al 5% va ad incidere anche su quelli che sono i pagamenti che sono stati predisposti dall’INPS a partire dal 1° gennaio 2023.
In particolare, questa modifica si applica ai seguenti pagamenti per l’anno in corso:
- le prestazioni pensionistiche;
- le prestazioni di fine servizio.
Ecco che cosa prevede il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e quali sono i tassi vigenti a partire dal 1990
L’allegato n. 1 che è stato pubblicato a corredo della suddetta circolare INPS, comunica quanto viene disposto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2022, recante “Modifica del saggio degli interessi legali”, successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022.
In particolare, tale decreto prevede quanto segue:
“La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile e’ fissata al 5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023”.
L’allegato n. 2, invece, specifica quali sono i tassi di interesse legali vigenti a partire dal 1990. In particolare:
- fino al 15 dicembre 1990 il saggio di interesse legale era pari al 5%;
- a partire dal 16 dicembre 1990 e fino al 31 dicembre 1996 il saggio di interesse legale era pari al 10%;
- a partire dal 1° gennaio 1997 e fino al 31 dicembre 1998 il saggio di interesse legale era pari al 5%;
- a partire dal 1° gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 2000 il saggio di interesse legale era pari al 2,5%;
- a partire dal 1° gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2001 il saggio di interesse legale era pari al 3,5%;
- a partire dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2003 il saggio di interesse legale era pari al 3%;
- a partire dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2007 il saggio di interesse legale era pari al 2,5%;
- a partire dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2009 il saggio di interesse legale era pari al 3%;
- a partire dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 il saggio di interesse legale era pari all’1%;
- a partire dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011 il saggio di interesse legale era pari all’1,5%;
- a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2013 il saggio di interesse legale era pari al 2,5%;
- a partire dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014 il saggio di interesse legale era pari all’1%;
- a partire dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015 il saggio di interesse legale era pari allo 0,5%;
- a partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 il saggio di interesse legale era pari allo 0,2%;
- a partire dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017 il saggio di interesse legale era pari allo 0,1%;
- a partire dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018 il saggio di interesse legale era pari allo 0,3%;
- a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019 il saggio di interesse legale era pari allo 0,8%;
- a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 il saggio di interesse legale era pari allo 0,05%;
- a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 il saggio di interesse legale era pari allo 0,01%;
- a partire dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 il saggio di interesse legale era pari all’1,25%;
- a partire dal 1° gennaio 2023 il saggio di interesse legale è pari al 5%.