Tasso di interesse legale: a partire dal 1° gennaio 2023 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto la sua variazione, portandolo al 5%.
Con la pubblicazione della circolare n. 2 del 4 gennaio 2023 l'INPS ha comunicato quali sono gli effetti che questa modifica produce su:
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Pensioni, fa riferimento a quanto viene disposto all'interno del decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2022, recante "Modifica del saggio degli interessi legali", successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 292 del 15 dicembre 2022.
Con la presente circolare l'INPS ha comunicato ai cittadini la variazione al 5% del tasso di interesse legale a partire dal 1° gennaio 2023.
Questa modifica, in particolare, è stata decisa attraverso la pubblicazione di un apposito decreto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che andremo a leggere durante il corso del paragrafo successivo.
Mentre, per ora, ci limiteremo a a definire quali sono gli effetti che si generano da questa variazione in merito al calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e in merito alle prestazioni pensionistiche e previdenziali.
I riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali prevedono l'applicazione della riduzione delle sanzioni civili nel caso in cui il contribuente adempia integralmente al pagamento di quanto dovuto.
In particolare, il tasso di interesse legale al 5% sarà applicato esclusivamente ai contributi per i quali la scadenza relativa al pagamento è fissata in una data successiva al 1° gennaio 2023.
Dunque, qualora invece i debiti siano pendenti alla predetta data, a questi ultimi sarà applicato il tasso di interesse legale che era vigente in quel periodo, secondo la tabella che andremo a vedere nel paragrafo successivo.
La variazione del tasso di interesse legale al 5% va ad incidere anche su quelli che sono i pagamenti che sono stati predisposti dall'INPS a partire dal 1° gennaio 2023.
In particolare, questa modifica si applica ai seguenti pagamenti per l'anno in corso:
L'allegato n. 1 che è stato pubblicato a corredo della suddetta circolare INPS, comunica quanto viene disposto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2022, recante "Modifica del saggio degli interessi legali", successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022.
In particolare, tale decreto prevede quanto segue:
L'allegato n. 2, invece, specifica quali sono i tassi di interesse legali vigenti a partire dal 1990. In particolare: