CISOA lavoratori agricoli con contratto di apprendistato: con la pubblicazione della circolare n. 1 del 4 gennaio 2023 l’INPS ha comunicato quali sono state le modifiche che hanno toccato gli aspetti di natura contributiva, successivamente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni in merito alla Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) relativamente ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

Inoltre, l’Istituto di previdenza nazionale fornisce anche:

  • le istruzioni operative per quanto riguarda la composizione dei flussi Unimens/PosAgri;
  • le istruzioni contabili.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento a quanto viene disposto in tema di contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale nel settore agricolo afferente ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, ovvero a quanto disposto dall’art. 1, commi 191 e 192, della legge n. 234 del 3 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022).

CISOA lavoratori agricoli con contratto di apprendistato: l’INPS comunica che la Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli spetta anche agli apprendisti

In precedenza l’INPS aveva comunicato le modifiche riguardanti gli aspetti di natura contributiva in seguito all’introduzione delle disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2022, nell’ambito di:

In particolare, l’art. 1, commi 191 e 192, della suddetta legge ha ampliato la platea dei destinatari delle integrazioni salariali, prevedendo che, per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa a partire dal 1° gennaio 2022, queste spettino ai lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i seguenti soggetti:

  • i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore;
  • i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante;
  • gli apprendisti con contratto di alta formazione e ricerca;
  • i lavoratori a domicilio.

L’art. 8 della legge n. 457 dell’8 agosto 1972 dispone che gli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o comunque per altre cause non imputabili né al datore di lavoro e né al lavoratore, abbiano il diritto di beneficiare di un trattamento sostitutivo della retribuzione per tutte le giornate di lavoro che non gli è stato consentito di prestare.

In seguito il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha deciso di estendere la suddetta integrazione salariale anche ad altri soggetti, prevedendo che quest’ultima potesse essere elargita alle seguenti categorie, purché abbiano un contratto di lavoro a tempo indeterminato e siano dipendenti di imprese agricole:

  • i lavoratori agricoli operai;
  • gli impiegati;
  • i quadri;
  • gli apprendisti professionalizzanti.

Poi è arrivata un’ulteriore estensione della platea dei beneficiari mediante la pubblicazione dell’art. 1, commi 191 e 192, della Legge di Bilancio 2022, la quale ha previsto a partire dal 1° gennaio 2022 che le integrazioni salariali venissero corrisposte anche agli apprendisti non professionalizzanti.

In particolare, i trattamenti CISOA si applicano anche alle seguenti categorie di lavoratori agricoli:

  • quelli assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43 del decreto legislativo n. 81 del 2015, c.d. apprendistato di primo livello);
  • quelli assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 45 del decreto legislativo n. 81 del 2015, c.d. apprendistato di terzo livello).

Infine, l’INPS ricorda che

“Le imprese cooperative e i loro consorzi che risultano inquadrati nel settore agricoltura sono tenuti, per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti, professionalizzanti e non), al versamento della contribuzione di finanziamento della cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria (e della cassa unica assegni familiari e dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), secondo le regole e le aliquote che si applicano ai datori di lavoro inquadrati nel settore dell’industria”.