Nuove imprese a tasso zero: anche nel 2023, tra le misure per l’autoimprenditorialità, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sarà possibile presentare la domanda per ottenere i finanziamenti ai fini della creazione e dello sviluppo delle imprese.

In particolare, la Legge di Bilancio 2022 ha stanziato 150 milioni di euro per finanziare il Fondo “Nuove imprese a tasso zero”. Perciò, lo sportello agevolativo è stato riaperto a partire dalle ore 12:00 del 24 marzo 2022.

Anche adesso, dunque, si può usufruire dei finanziamenti, i quali devono essere richiesti attraverso un’apposita domanda, che deve essere inviata tramite la procedura informatica che viene messa a disposizione sul sito web di Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa).

Nuove imprese a tasso zero: che cos’è, come funziona, a chi spetta e spese ammissibili

La misura “Nuove imprese a tasso zero” è stata istituita con il fine di sostenere, su tutto il territorio nazionale, la creazione e lo sviluppo di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile.

In particolare, si tratta di un’agevolazione che è stata inserita nell’ambito del PNRR e che prevede uno stanziamento di risorse di importo pari a 100 milioni di euro, i quali saranno destinati con l’obiettivo di raggiungere i suddetti scopi.

Con la pubblicazione della circolare n. 168851 del 4 maggio 2022 da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE),per quanto riguarda il sostegno finanziario a valere sulle risorse del PNRR destinate agli interventi previsti dall’investimento 1.2 “Creazione di imprese femminili” sono stati ridefiniti:

  • i requisiti e le condizioni per ottenere i finanziamenti;
  • i termini a decorrere dai quali le imprese femminili interessate o le persone fisiche che intendono costituire un’impresa femminile potranno ricevere il predetto sostegno finanziario.

Nello specifico, la misura “Nuove imprese a tasso zero” spetta alle micro e piccole imprese che rispettano i seguenti requisiti, ovvero:

  • che sono costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
  • in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni o da donne.

Inoltre, le persone fisiche che possiedono i suddetti requisiti e che intendono costituire una nuova impresa, potranno farlo purché “facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovarne l’avvenuta costituzione entro i termini indicati nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni”.

Ecco quali sono le spese ammissibili per ottenere i finanziamenti:

  • produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli;
  • fornitura di servizi alle imprese e alle persone, compresi quelli afferenti all’innovazione sociale;
  • commercio di beni e servizi;
  • turismo, incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza.

In particolare, le spese ammissibili possono essere di un importo massimo pari a:

  • 1.500.000 euro per le imprese costituite da meno di 36 mesi (è compreso al suo interno un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 20% delle spese di investimento);
  • 3.000.000 euro per le imprese costituite da più di 36 mesi e da non più di 60 mesi.

“I programmi dovranno essere realizzati entro ventiquattro mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento“.

Come ottenere i finanziamenti: ecco quali sono i termini e le modalità di presentazione delle domande

La misura “Nuove imprese a tasso zero” prevede la concessione di finanziamenti in base ad una procedura valutativa con procedimento a sportello, disciplinata dall’art. 5 del decreto legislativo n. 123 del 1998.

I termini e le modalità di presentazione delle domande sono definiti dalla circolare del MiSE n. 117378 dell’8 aprile 2021.