ISEE errato sanzioni: andiamo a vedere insieme quali sono le conseguenze quando si presenta una dichiarazione con omissioni o difformità.
In particolare, qualora l’ISEE presenti omissioni o difformità previste dall’art. 11, comma 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) n. 159 del 2013, ai fini della richiesta per una prestazione sociale sarà possibile effettuare una di queste operazioni:
- presentare domanda per la prestazione avvalendosi della stessa attestazione ISEE recante le omissioni o difformità (tale dichiarazione è valida ai fini dell’erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione);
- presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
- richiedere al CAF la rettifica della DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale (il CAF dovrà inserire nel campo “data di presentazione” la data di iniziale presentazione della DSU che si intende rettificare).
Nello specifico, il suddetto comma 5, dell’art. 11, del citato decreto, dispone quanto segue in tema di ISEE errato:
“Alla luce delle omissioni ovvero difformità rilevate, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova DSU, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l’attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell’erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione”.
ISEE errato sanzioni: in caso di dichiarazioni mendaci le conseguenze, oltre che amministrative, possono essere anche penali
Ma quali sono le sanzioni che possono essere applicate al dichiarante in caso di ISEE errato? Molti non sanno che, oltre alla richiesta di pagamento di una multa di importo variabile, chi presenta una dichiarazione con degli errori o delle omissioni può incorrere nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
In particolare, il suddetto articolo prevede quanto segue:
“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà”.
L’art. 75 del suddetto decreto, invece, aggiunge la possibilità della revoca degli eventuali benefici che sono stati già erogati in caso di dichiarazioni mendaci:
“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefìci già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio”.
Infine, sempre per quanto riguarda il codice penale, quest’ultimo prevede delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci che possono arrivare anche ad anni di reclusione.
In particolare, l’art. 483 del codice penale, recante “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico” prevede quanto segue:
“Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
Ciò significa che la dichiarazione mendace, in forza dell’aumento, verrà punita con una pena della reclusione di 2 anni e 8 mesi (aumento di 1/3) o 3 anni (aumento ½); nel caso del secondo comma la reclusione non potrà essere inferiore a 4 mesi o 6 mesi”.