L’Agenzia delle Entrate – Riscossioni ha pubblicato le prime notizie sulla Definizione agevolata quater 2023. La Rottamazione delle cartelle esattoriali è regolamentata dall’articolo 1, commi 231-252, della Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022).
La Rottamazione quater per i debiti iscritti a ruolo affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione nel periodo compreso dal 1° gennaio 2000 e fino al 30 giugno 2022. La misura apre la possibilità di rottamare i debiti prodotti dalla decadenza di altre misure agevolative, che ad oggi risultano inefficaci.
Definizione agevolata quater approvata per il 2023
È stata confermata per il 2023 la nuova Definizione agevolata quater, una misura che mette il contribuente, nella posizione di estinguere in forma agevolata, i debiti esattoriali iscritti a ruolo.
La Rottamazione quater delle cartelle prevede lo stralcio degli interessi, sanzioni e aggio. In buona sostanza, il contribuente si trova nella facoltà di pagare i propri debiti versando solo una parte del valore delle cartelle esattoriali.
Nello specifico, le disposizioni normative prevedono a carico del contribuente il pagamento dell’importo dovuto a titolo di somme di capitale, diritti di notifica degli atti e le spese dovute per l’avvio di procedure esecutive.
La normativa prevede una diversa applicazione delle disposizioni governative per le sanzioni amministrative, come ad esempio quelle riferite per violazione del Codice della Strada (multe), per cui la definizione agevolata riguarda solo gli interessi e l’aggio (somme maturate).
Viceversa, la Definizione agevolata quater trova la piena applicazione, quindi senza limitazioni, per le sanzioni prodotte per omessa o irregolarità tributaria o previdenziale.
Previsto anche lo stralcio delle cartelle esattoriali 2023, con la cancellazione dei debiti fino a 1.000 euro.
Come aderire alla nuova Rottamazione quater 2023
Per ottenere i benefici della nuova Definizione agevolata quater, il contribuente (debitore) deve comunicare all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, la volontà di adesione, attraverso la presentazione di un’apposita domanda anche se, risulta decaduto dai benefici di altre definizioni agevolate.
La domanda di adesione alla Rottamazione quater, dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023. La richiesta dovrà essere esibita esclusivamente in via telematica, direttamente dal sito online dedicato all’Riscossione, seguendo le modalità ufficializzate sul sito online.
L’Ente impositore dispone di 20 giorni dalla data di ufficializzazione della legge n. 197/2022, per rendere operative le modalità di applicazione della Rottamazione delle cartelle esattoriali.
Nel merito, va detto, che il debitore utilizzando la Definizione agevolata quater, può procedere al pagamento delle somme dovute, attraverso le seguenti modalità, quali:
- prevista una sola e unica soluzione, da versare entro il 31 luglio 2023;
- previsto un versamento dilazionato, in almeno di 18 rate, quindi un pagamento rateizzato in 5 anni, di cui i primi due pagamenti, ovvero le prime due rate da versare rispettivamente entro il 31 luglio e il 30 novembre 2023. La restante parte, ovvero le rimanenti 16 rate, spalmate nei successivi 4 anni, da versare nel 2024 entro le date del 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre.
La Riscossione, ricorda che la prima e la seconda rata dovranno corrispondere al 10 per cento dell’importo del debito dovuto, la parte residua spartita in 16 rate di pari importo.
L’Ente impositore sulla rateizzazione delle somme dovute, applica un interesse annuo nella misura del 2 per cento. Tale tasso viene spalmato sulla dilazione a partire dal 1° agosto 2023
L’Ex Equitalia ricorda che anche per la Definizione agevolata quater vengono applicate le medesime regole sulla perdita del beneficio previste per la Rottamazione ter.
In particolare, l’omesso versamento per parte o tutto della somma dovuta e, ancora, per rate versate tardivamente dopo i cinque giorni di ammissione al beneficio, la Definizione agevolata perde la sua efficacia.
In altre parole, si perdono i benefici della Rottamazione quater anche una sola rata pagata in ritardo o d’importo ridotto (insufficiente) rispetto a quanto dovuto. In questo caso, le somme versate vengono considerate a titolo di acconto del debito iscritto a ruolo.
Come riportato dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, sono esclusi dalla definizione agevolata quater, i seguenti carichi, quali:
“recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione”.
Nel merito dei debiti affidati da altri enti previdenziali privati, le disposizioni normative contenute nella Legge n. 197/2022, prevede l’applicazione della Rottamazione quater, se l’Ente in questione procede a ufficializzare l’applicazione della norma sul proprio sito e, comunque, entro la data del 31 gennaio 2023.
Entro tale data l’Ente deve comunicare l’adesione all’Agenzia delle Entrate – Riscossione.