Conguaglio contributi INPS 2022: con la pubblicazione della circolare n. 139 del 31 dicembre 2022 l’INPS ha fornito dei chiarimenti e delle precisazioni per quanto riguarda il conguaglio di fine anno 2022 dei contributi previdenziali e assistenziali.
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle operazioni di conguaglio di fine anno per quanto riguarda i seguenti soggetti:
- i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva UniEmens;
- i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che utilizzano il flusso Uniemens ListaPosPA.
Conguaglio contributi INPS 2022, arrivano i chiarimenti dall’Istituto: ecco le precisazioni inserite all’interno dell’ultima circolare
Con la presente circolare l’INPS ha fornito le indicazioni per quanto riguarda le modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, relative all’anno 2022.
In particolare, i suddetti chiarimenti sono giunti anche in merito all’apporto che hanno gli elementi variabili della retribuzione.
Ecco, dunque, quali sono gli argomenti che va a toccare l’INPS e sui quali fornisce ai contribuenti delle specificazioni riguardo le modalità di rendicontazione:
- gli elementi variabili della retribuzione;
- il massimale contributivo e pensionabile;
- il contributo aggiuntivo IVS 1%;
- i conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito della fruizione delle stesse;
- i “fringe benefits” esenti non superiori al limite di € 258,23 (innalzato a € 3.000,00 per l’anno 2022) nel periodo d’imposta;
- le auto aziendali ad uso promiscuo;
- i prestiti ai dipendenti;
- i conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
- la rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
- la gestione delle operazioni societarie.
Inoltre, l’INPS, con la presente circolare, fornisce anche delle indicazioni per quanto riguarda le denunce contributive presentate con il flusso Uniemens ListaPosPA da Amministrazioni, Enti ed aziende per cui il personale risulta essere iscritto alla Gestione pubblica.
I termini per le operazioni di conguaglio e gli elementi variabili della retribuzione
Il termine per l’effettuazione del conguaglio contributi INPS 2022 in capo ai datori di lavoro è duplice e prevede la possibilità di pagare quanto dovuto:
- con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2022” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2023);
- con la denuncia di competenza del mese di “gennaio 2023” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2023);
- con la denuncia di competenza del mese di “febbraio 2023” (scadenza di pagamento 16 marzo 2023), senza l’aggiunta di oneri accessori, ma solamente nel caso in cui i conguagli riguardino le operazioni relative a:
- il TFR al Fondo di Tesoreria;
- le misure compensative.
Inoltre, potranno effettuare il conguaglio contributi INPS 2022 e la sistemazione della maggiorazione del 18% prevista dall’art. 22 della legge n. 177 del 1976 con la denuncia di competenza del mese di “febbraio 2023” (scadenza di pagamento 16 marzo 2023) anche alcune categorie di dipendenti pubblici, ovvero:
- il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato;
- il personale iscritto al Fondo di quiescenza ex Ipost.
Riguardo agli elementi variabili della retribuzione, la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con il DM 7.10.1993, prevede che:
“Qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall’intervento di tali fattori, fatta salva, nell’ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell’anno stesso e quella soggetta a contribuzione”.
Ecco quali sono i suddetti elementi o eventi:
- i compensi per lavoro straordinario;
- le indennità di trasferta o di missione;
- l’indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS;
- le indennità riposi per allattamento;
- le giornate retribuite per donatori sangue;
- le riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;
- i permessi non retribuiti;
- le astensioni dal lavoro;
- le indennità per ferie non godute;
- i congedi matrimoniali;
- le integrazioni salariali (non a zero ore).