Esonero contributivo per la parità di genere: con la pubblicazione della circolare n. 137 del 27 dicembre 2022 l’INPS fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero dal versamento dei contributi per quanto riguarda i datori di lavoro privati che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022.

La suddetta circolare INPS, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento a quanto viene disposto all’interno dell’art. 5 della legge n. 162 del 5 novembre 2021 e delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo.

Esonero contributivo per la parità di genere, a chi spetta e in che misura: la circolare INPS

In particolare, dunque, le disposizioni legislative, di cui abbiamo parlato durante il corso del precedente paragrafo, hanno previsto per l’anno 2022 un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere prevista dall’art. 46 bis del decreto legislativo n. 198 dell’11 aprile 2006.

Questa misura è poi diventata strutturale a partire dal 2023 grazie alle disposizioni che riguardano l’art. 1, comma 138, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021.

Possono beneficiare dell’esonero contributivo “tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”.

In particolare, stiamo parlando dei seguenti soggetti:

  • gli enti pubblici economici;
  • gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  • gli ex istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) trasformati in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto privi dei requisiti per trasformarsi in ASP, e iscritti nel registro delle persone giuridiche;
  • le aziende speciali costituite anche in consorzio;
  • i consorzi di bonifica;
  • i consorzi industriali;
  • gli enti morali;
  • gli enti ecclesiastici.

Sono, invece, escluse dalla possibilità di usufruire dell’agevolazione le seguenti pubbliche Amministrazioni:

  • le Amministrazioni dello Stato;
  • le aziende ed Amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo;
  • le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
  • le Università;
  • gli Istituti autonomi per case popolari e le Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER) non enti pubblici economici;
  • le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
  • le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
  • l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
  • le Agenzie di cui al decreto legislativo m. 300 del 30 luglio 1999.

L’esonero contributivo per la parità di genere viene calcolato sulla contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro, in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro l’anno.

Perciò, il tetto massimo che può essere beneficiato ogni mese è pari a 4.166,66 euro.

Tuttavia, l’INPS specifica che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
  • il contributo al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
  • il contributo ai Fondi di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale del Trentino e al Fondo di Bolzano – Alto Adige, e al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
  • il contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.