Per i lavoratori autonomi gli ultimi giorni dell’anno coincidono con la data in cui deve essere effettuato l’acconto Iva 2022. Nel dettaglio, l’acconto Iva 2022 va versato al più tardi il 27 dicembre mediante il canonico F24 utilizzando il codice della posizione del contribuente e indicando, nella sezione Erario, il codice 6013 per chi versa l’Iva mensilmente oppure il codice 6035 per chi la versa ogni tre mesi. Sono tenuti al pagamento tutti i titolari di partita Iva (tranne i contribuenti non tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche, mensili o trimestrali), a meno che l’importo dovuto non risulti essere inferiore a 103,29 euro. Vediamo nello specifico i dettagli

Versamento Iva 2022, come calcolarlo, pagamento ed esenzioni varie

Non esiste un solo metodo di calcolo per l’acconto Iva. Sono diverse le variabili che intervengono per stabilire l’importo dovuto come anticipo e, sostanzialmente, sono due: la periodicità adottata dal contribuente e il metodo di calcolo, scelto tra quello storico, previsionale o analitico. La scadenza del versamento dell’acconto Iva del 2023 è fissata al 27 dicembre.

Metodo storico

Il metodo storico è quello più gettonato per il calcolo dell’acconto Iva, perché ha un basso rischio, nel senso che la somma dovuta è pari all’88 percento del versamento effettuato – o che avrebbe dovuto essere effettuato – per il mese di dicembre o l’ultimo trimestre dell’anno precedente.

La base di calcolo su cui applicare la percentuale sovra citata è il debito d’imposta risultante:

  • dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2021, per i contribuenti mensili;
  • dalla dichiarazione annuale Iva, per i trimestrali;
  • dalla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno scorso, per i trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, eccetera).

Metodo previsionale

Viene considerato il metodo meno sicuro per calcolare l’acconto Iva, visto che l’operazione di calcolo parte da un’ipotesi: quella, cioè, di realizzare un volume d’affari minore rispetto all’anno precedente. Come per il metodo storico, la percentuale da applicare sulla previsione di debito per il 2022 è dell’88 percento.

La somma dovuta per l’acconto, quindi, non è determinata a partire da dati effettivi riferiti al passato ma, al contrario, sulla base di una stima del debito tributario che, secondo il contribuente, risulterà dall’ultima liquidazione periodica 2022, se mensile, o dalla dichiarazione annuale, se trimestrale, o ancora dalla liquidazione per il quarto trimestre dell’anno, se si tratta di trimestrali “speciali”.

Metodo analitico

Il metodo analitico, invece, prevede che la percentuale dell’acconto Iva sia del 100 percento dell’imposta risultante da una straordinaria, ma effettiva, liquidazione periodica al 20 dicembre 2022, effettuata prendendo in considerazione le fatture relative ad acquisti e vendite, registrate o che dovevano essere registrate dal primo al 20 dicembre, in caso di contribuenti mensili, ovvero dal primo ottobre al 20 dicembre, nell’ipotesi di trimestrali. Optando per questo metodo, in sostanza, emerge il reale debito d’imposta accumulato fino a quella data.

Esenzioni per l’acconto Iva

L’acconto Iva 2022 può non essere versato se l’importo scaturito dal calcolo risulta inferiore a 103,29 euro. È previsto l’esonero anche qualora non si disponga di uno dei due dati: storico o previsionale, su cui sostanzialmente si basa il calcolo. È il caso di chi:

  • ha cessato l’attività, anche per decesso, entro il 30 novembre se mensile o entro il 30 settembre se trimestrale oppure ha iniziato l’attività;
  • ha chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione Iva periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso;
  • pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevede di chiudere la contabilità Iva con una eccedenza detraibile di imposta.

Non devono versare l’acconto Iva nemmeno:

  • i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o, comunque, senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • i produttori agricoli “di cui all’art. 34, comma 6, del DPR n. 633 del 1972”;
  • i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale;
  • le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario:
  • i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
  • gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all’Iva.

Il versamento dell’acconto va fatto tramite il modello F24, indicando l’anno di riferimento 2022, in modalità esclusivamente telematica, con la possibilità di compensare il dovuto con eventuali crediti di imposte e contributi. Nel modello vanno riportati i codici tributo 6013 per chi versa l’Iva mensilmente oppure il codice 6035 per chi la versa ogni tre mesi.