Bonus barriere architettoniche proroga fino al 2025, la novità arriva dalla legge di Bilancio 2023 che ha allungato la possibilità di utilizzare la misura che consente di abbattere gli ostacoli per facilitare gli accessi negli edifici già esistenti. Diversamente da quanto previsto dalla Manovra del 2022, che introduceva la misura e le dava una scadenza a 365 giorni, con la nuova legge di Bilancio si avranno a disposizione altri tre anni per beneficiare del 75% di detrazione fiscale sugli interventi che riguardano le barriere architettoniche. La tipologia di interventi coperta dalla detrazione fiscale normalmente prevede l’installazione di ascensori, di montascale, di pedane e di altri strumenti per facilitare l’acceso negli edifici come anche la costruzione di rampe. Sono inoltre ammissibili le spese sostenute per favorire l’utilizzo della comunicazione, della robotica e di altri mezzi tecnologici avanzati per facilitare l’accesso delle persone che ne richiedano la necessità. Possono richiedere il bonus nel prossimo anno le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgano attività commerciale, le società semplici, le associazioni di professionisti e i soggetti che conseguano reddito di impresa. La proroga nella legge di Bilancio 2023 è arrivata da un emendamento bipartisan che ha confermato l’impianto iniziale del bonus con qualche novità.
Bonus barriere architettoniche proroga 2025, cosa sappiamo
Rientrano nelle agevolazioni fiscali del 75% del bonus barriere architettoniche le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 finalizzate alla realizzare il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche presenti negli edifici già esistenti. La detrazione del 75% sull’imposta lorda (Irpef o Ires) deve essere ripartita per cinque quote annuali di uguale importo su limiti di spesa per gli interventi che vanno da 30.000 a 50.000 euro. In particolare, è ammissibile un limite di spese di 50.000 euro per gli interventi effettuati negli edifici unifamiliari o per unità immobiliari collocate all’interno di edifici plurifamiliari che risultino funzionalmente indipendenti, ovvero che dispongano di uno o di più accesi autonomi dall’esterno; il tetto di spesa scende a 40.000 euro per gli interventi effettuati in immobili composti da due a otto unità: in questo caso è necessario moltiplicare i 40.000 euro per il numero delle unità che compongono l’edificio per avere il limite complessivo delle spese. Infine, il tetto di spesa scende a 30.000 euro (da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari) per gli immobili composti da oltre otto unità immobiliari.
Come utilizzare il bonus in detrazione, cessione crediti o sconto in fattura
Le tipologie di spese ammissibili al beneficio fiscale del bonus barriere architettoniche prevedono lavori di superamento ed eliminazione degli ostacoli. I lavori devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del ministro dei Lavori Pubblici numero 236 del 14 giugno 1989. In particolare, la detrazione fiscale spetta anche per i lavori di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità abitative funzionali all’abbattimento delle barriere architettoniche. Se si sostituisce l’impianto, la detrazione fiscale copre anche le spese di smaltimento e di bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito. Tra le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2023 per il prossimo triennio, i lavori di rimozione delle barriere architettoniche dei condomini devono essere deliberati con maggioranza di un terzo del valore millesimale dell’edificio. Tra gli adempimenti tecnici richiesti, la legge di Bilancio 2022 e le successive modifiche stabilivano la necessità dell’asseverazione di congruità delle spese e il visto di conformità ai fini della cessione dei crediti d’imposta. L’importo del bonus spettante può essere ottenuto anche come sconto in fattura da parte dell’impresa che ha effettuato i lavori. Come chiarito dall’Agenzia delle entrate, infatti, “è possibile optare per la cessione ad altri soggetti del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante oppure per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi agevolati (sconto in fattura)”.