Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro: il governo Meloni ha inserito all’interno della Legge di Bilancio 2023 l’annullamento automatico dei carichi d’importo pari o inferiore a 1.000 euro.

Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro: che cosa prevede la Legge di Bilancio 2023

L’art 46 della Legge di Bilancio 2023, che riguarda lo “Stralcio dei carichi fino a mille euro, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015” dispone quanto segue, ovvero che:

Sono automaticamente annullati, alla data del 31 gennaio 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145″.

In sostanza, dal momento in cui entrerà in vigore la Manovra Finanziaria 2023 fino alla data dell’annullamento riportato qui sopra, è disposta la sospensione della riscossione dei debiti fino a 1.000 euro.

Il rimborso del Ministero dell’Economia e delle Finanze all’Agenzia delle Entrate – Riscossione per il mancato credito percepito

Lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro, in particolare, viene previsto senza la corresponsione di alcun onere amministrativo da parte dell’ente creditore e, a tal proposito, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico o in via telematica, entro il 30 giugno 2023.

Per quanto riguarda il rimborso delle spese di notificazione della cartella di pagamento, invece, l’agente della riscossione presenta, entro il termine del 30 settembre 2023, un’apposita richiesta al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Questa richiesta, in particolare, dovrà essere effettuata sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio alla data del 31 dicembre 2022 e fatte salve le eventuali anticipazioni già ottenute in precedenza.

Sotto l’aspetto pratico, il rimborso sarà erogato in 10 rate annuali, a partire dal 20 dicembre 2023, con onere a carico del bilancio dello Stato.

“Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all’articolo 4, commi da 4 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69”.

Sono esclusi dallo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro i carichi relativi a:

  • l’art. 3, comma 16, lettere a), b) e c), del decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 17 dicembre 2018;
  • le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, par. 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020;
  • l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Affinché lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro venga applicato a quei debiti che risultano dai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione dagli enti di cui al decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996, sono necessarie delle apposite delibere che dovranno essere approvate dai medesimi enti.

Queste ultime, in particolare, dovranno essere pubblicate sui rispettivi siti web e dovranno essere comunicate all’agente della riscossione mediante PEC entro il 31 gennaio 2023.