Definizione agevolata controversie tributarie: il governo Meloni ha inserito all’interno della Legge di Bilancio 2023 la proroga dell’agevolazione che consente di effettuare un pagamento di importo inferiore rispetto al valore della lite, ma solamente per alcune tipologie di controversie.
Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere insieme quali consentono di beneficiare della definizione agevolata.
Definizione agevolata controversie tributarie: che cosa prevede la Legge di Bilancio 2023
L’art. 42 della Legge di Bilancio 2023, intitolato “Definizione agevolata delle controversie tributarie”, riguarda quelle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, che sono pendenti in ogni stato e grado del giudizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, previa presentazione della domanda da parte di:
- il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio;
- il soggetto che vi è subentrato;
- il soggetto che ha la legittimazione.
Ciò nonostante, in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita mediante il pagamento del 90% del valore della stessa.
Inoltre, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie possono essere definite con il pagamento:
- del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
- del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
Invece, le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali l’Agenzia delle Entrate risulta essere soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, queste ultime possono essere definite mediante il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.
Infine, le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo potranno essere definite attraverso il pagamento di:
- il 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge;
- il 40% negli altri casi.
La definizione agevolata delle controversie tributarie si applica nei casi in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte ed il processo non sia ancora concluso con la pronuncia definitiva.
Sono escluse dall’agevolazione le liti che riguardano, anche parzialmente:
- le risorse proprie tradizionali e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
La definizione agevolata delle controversie tributarie deve essere richiesta mediante la presentazione della domanda entro il 30 giugno 2023 e il pagamento degli importi dovuti, con l’esenzione dall’imposta di bollo.
Il pagamento rateale, con la corresponsione massima di venti rate trimestrali i pari importo, è ammesso solamente per le liti in cui gli importi dovuti superano i 1.000 euro, a partire dal 1° aprile 2023 e rispettando le scadenze fissate al 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ogni anno.
Per le rate successive alla prima è dovuto anche il pagamento degli interessi legali.
La domanda può essere rifiutata e la notifica sarà inviata al richiedente entro il 31 luglio 2024. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dalla data di notificazione davanti all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.
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