Ravvedimento speciale violazioni tributarie: il governo Meloni ha introdotto all’interno della Legge di Bilancio 2023 un nuovo sistema per la regolarizzazione in caso di violazioni tributarie, con lo scopo di avere delle riduzioni sugli interessi e sulle sanzioni in caso di mancato versamento di quanto dovuto entro i termini di tempo che erano stati stabiliti.

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere che cos’è il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, quando può essere usufruito dai contribuenti, quando e come si effettuano i versamenti di quanto dovuto ed, infine, che cosa succede nel caso in cui i pagamenti delle rate previste non vengano effettuati entro le scadenze fissate dalla normativa in questione.

Ravvedimento speciale violazioni tributarie: che cos’è, quando può essere usufruito, quando e come si effettuano i versamenti e che cosa succede in caso di mancato pagamento delle rate entro la scadenza prevista

L’art 40 della Legge di Bilancio 2023, che riguarda il “Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie”, introduce una nuova disciplina che consente ai contribuenti di poter adempiere in maniera spontanea, anche in un momento successivo alla scadenza, in modo da non dover pagare anche le sanzioni civili e gli interessi previsti in misura piena, oltre all’adempimento di quanto dovuto.

Per quanto riguarda il prossimo anno, in particolare, i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate possono essere regolarizzati mediante il pagamento di:

  • un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge;
  • l’imposta;
  • gli interessi dovuti.

Questa possibilità, però, non viene concessa in caso di violazioni che vengono disciplinate all’interno dell’art. 38 e dell’art. 39, e che riguardano le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti.

Il versamento delle somme di denaro che vi abbiamo elencato poco sopra può essere effettuato in 8 rate trimestrali di pari importo, entro la scadenza della prima rata, la quale è fissata al 31 marzo 2023.

Invece, per quanto riguarda le rate successive alla prima, le quali devono essere versate rispettivamente entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno, gli interessi che vengono applicati e aggiunti all’importo dovuto sono quelli legali (leggi l’articolo di approfondimento sul tasso di interesse legale 2023, pubblicato sempre qui su Tag24).

Il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie amministrate dall’Agenzia delle Entrate è consentito esclusivamente nel caso in cui le irregolarità non siano state già contestate dall’AdE, alla data del versamento di quanto dovuto oppure della prima rata, attraverso uno dei seguenti atti:

  • di liquidazione;
  • di accertamento o di recupero;
  • di contestazione;
  • di irrogazione delle sanzioni.

In particolare, il secondo comma dell’art. 40 della Legge di Bilancio 2023 definisce quali sono le ipotesi di decadenza per quanto riguarda l’accesso al ravvedimento speciale delle violazioni tributarie e le conseguenze che la riguardano. Nello specifico, dunque, riporta quanto segue:

“La regolarizzazione di cui al presente articolo si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023.

In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione”.

Infine, si precisa che la suddetta regolarizzazione non può essere usufruita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.