Fringe benefit e welfare aziendale: con la pubblicazione del messaggio n. 4616 del 22 dicembre 2022 l’INPS ha fornito le istruzioni necessarie per il recupero contributivo attraverso l’inserimento dei dati all’interno del flusso Uniemens.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle misure in materia di welfare aziendale che sono state adottate mediante l’introduzione dei decreti Aiuti bis e Aiuti quater.

Fringe benefit e welfare aziendale: aumento della soglia di esenzione contributiva fino a 3.000 euro

L’art. 12 del decreto legge n. 115 del 9 agosto 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 142 del 21 settembre 2022, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” (decreto Aiuti bis) ha introdotto all’interno del nostro ordinamento giuridico nazionale la disciplina del fringe benefit (leggi il nostro articolo di approfondimento, pubblicato sempre qui su Tag24).

L’esenzione contributiva prevista inizialmente per un importo pari a 600 euro è stata successivamente innalzata a 3.000 euro, mediante la pubblicazione del decreto legge n. 176 del 18 novembre 2022 (decreto Aiuti quater).

L’aumento di questa soglia di esenzione rileva ai fini della determinazione dell’imponibile previdenziale. Infatti, la nuova normativa estende l’ambito oggettivo di applicazione anche alle somme di denaro anticipate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento di:

  • utenze domestiche del lavoratore dipendente, riguardanti immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese;
  • utenze che vengono ripartite fra i condomini (ad esempio, quelle idriche o di riscaldamento), con riferimento alla quota rimasta a carico, e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfettario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.

Il datore di lavoro avrà l’obbligo di acquisire e di conservare tutta la documentazione che risulta essere idonea ad attestare che le somme di denaro anticipate o rimborsate siano state effettivamente impiegate per lo scopo prefissato ed entro i limiti previsti dalla legge.

Inoltre, in materia di welfare aziendale è previsto anche il c.d. bonus carburante, mediante il quale possono essere erogati ai lavoratori dipendenti dei buoni benzina di ammontare massimo pari a 200 euro dai propri datori di lavoro.

Perciò, i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di recupero contributivo per un importo pari a 3.200 euro per ciascun lavoratore, diviso tra:

  • 3.000 euro per i fringe benefit;
  • 200 euro per uno o più buoni benzina.

Operazioni di conguaglio in capo ai datori di lavoro e istruzioni operative per il recupero della contribuzione versata

Per effettuare le operazioni di conguaglio i datori di lavoro dovranno:

  • portare in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l’importo dei fringe benefits e/o del bonus carburante dagli stessi corrisposto nel periodo d’imposta 2022;
  • trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell’anno.

Qualora, in sede di conguaglio, il valore dei fringe benefit sia inferiore a 3.000 euro e/o il valore del bonus carburante sia inferiore a 200 euro, il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.

In tal senso, l’INPS fornisce le istruzioni operative, definendo quali sono le modalità di esposizione dei dati relativi all’operazione di conguaglio nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens.

Informazioni dettagliate su come effettuare questa procedura sono visualizzabili all’interno del suddetto messaggio INPS.