Tassazione criptovalute: il Governo Meloni ha inserito all’interno della Legge di Bilancio 2023 delle modifiche per quanto riguarda il testo unico delle imposte sui redditi, in tema di tassazione delle operazioni su criptoattività.
Tassazione criptovalute: ecco quali sono tutte le novità che sono state previste all’interno della Legge di Bilancio 2023
L’art. 31. della Legge di Bilancio 2023, che riguarda la “Tassazione delle operazioni su cripto-attività”, apporta delle modifiche per quanto riguarda il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986.
In particolare, all’art. 67, comma 1, in materia di redditi diversi, aggiunge che:
“Le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente tramite tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo di imposta”.
All’art. 68 aggiunge che le plusvalenze elencate in precedenza:
“Sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.
…I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione“.
La Legge di Bilancio 2023 specifica che, fino all’entrata in vigore della normativa, le minusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze.
Per quanto riguarda le disposizioni contenute all’interno dell’art. 6, del decreto legislativo n. 461 del 21 novembre 1997, in materia di opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato, sono stati completamente sostituiti i commi 4 e 6. In particolare:
- il comma 4 prevede che “per l’applicazione dell’imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralità di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività”;
- il comma 6 prevede che “agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché a un rapporto di gestione di cui all’articolo 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione…”.
Inoltre, sono state apportate delle modificazioni anche per quanto riguarda l’art. 7 del suddetto decreto. Nello specifico:
- sono stati modificati in parte i comma 1 e 8;
- sono stati completamente sostituiti, invece, i commi 5, 7 e 9.
Infine, il governo ha previsto l’istituzione di un apposito fondo denominato “Fondo per la riduzione della pressione fiscale”, il quale è stato previsto all’interno dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
All’interno di questo fondo, in particolare, saranno destinate le risorse che derivano dalle maggiori entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 4, mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti.
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