Esenzione IMU su immobili occupati: questa misura è una delle novità previste dal governo Meloni all’interno della Legge di Bilancio 2023.

L’esenzione dal versamento dell’Imposta Municipale Unica, in particolare, è disposta nel caso in cui gli edifici non siano utilizzabili oppure non siano disponibili, purché i proprietario abbiano presentato una denuncia all’autorità giudiziaria per occupazione abusiva.

La richiesta dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, secondo le modalità che saranno definite da un apposito decreto che sarà pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Esenzione IMU su immobili occupati: quando spetta e come richiederla

L’art. 21 della Legge di Bilancio 2023, denominato “Esenzione dall’imposta municipale propria per gli immobili occupati abusivamente”, aggiunge un’ulteriore esenzione dal versamento dell’IMU a quelle che sono già previste all’interno dell’art. 1, comma 759, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019:

Gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all’esenzione”.

Inoltre, le disposizioni contenute all’interno della Legge di Bilancio 2023 prevedono anche l’istituzione di un apposito fondo, con una dotazione pari a 62 milioni di euro, a partire dal prossimo anno, per ristorare i comuni per le minori entrate che derivano dall’introduzione di questa nuova esenzione.

“Le modalità di accesso alle erogazioni del fondo sono definite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali”.

Ecco quali sono tutte le altre ipotesi di esenzione dal versamento delll’IMU

Le ipotesi di esenzione dal versamento dell’IMU, disciplinate dall’art. 1, comma 759, della legge n. 160 del 2019, sono:

  • immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • fabbricati con destinazione ad usi culturali;
  • fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto;
  • fabbricati di proprietà della Santa Sede;
  • fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati;
  • immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all’art.7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i).

L’esenzione è prevista anche per i terreni agricoli:

  • posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole;
  • ubicati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
  • ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’all. A annesso alla legge n. 448 del 28 dicembre 2001;
  • a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Infine, viene data la facoltà ai comuni di prevedere l’esenzione dall’IMU per:

  • immobili dati in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali o statutari;
  • esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.