Il Tar ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata dal Comune di Piombino, che aveva fatto ricorso al Tribunale contro l’installazione del rigassificatore, autorizzata ad ottobre scorso dal presidente della Toscana Eugenio Giani e frutto di diverse manifestazioni di dissenso.

Questo l’esito dell’udienza in Camera di consiglio tenutasi oggi al Tar del Lazio: i giudici hanno deciso di non procedere alla sospensione cautelare dell’Ordinanza commissariale che ha portato al rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione dell’impianto. Contestualmente, l’udienza di ricorso è stata fissata per il prossimo 8 marzo 2023.

Rigassificatore Piombino, secondo i giudici amministrativi non sussistono “i presupposti per la concessione” della sospensione

Di seguito nel dettaglio le motivazioni del Tribunale: all’esito del sommario esame della fase cautelare, il Tar ha ritenuto “non sussistere i presupposti per la concessione dell’invocata misura atteso che le modalità procedimentali di autorizzazione dell’iniziativa in questione sono disciplinate da una normativa, che si caratterizza per il chiaro contenuto eminentemente emergenziale e per concernere interventi che, già nella declaratoria di legge, appaiono connotati da uno spiccato grado di specificità”.

Dai giudici amministrativi anche l’osservazione che “all’esito della prima disamina della documentazione offerta, l’iter che ha condotto all’adozione del provvedimento gravato non ha dato evidenza di palesi anomalie nello sviluppo del procedimento né di incontrovertibili carenze istruttorie idonee a supportare, prima di addivenire alla completa delibazione del merito, la sospensione dei provvedimenti impugnati”.

Rigassificatore Piombino, “non sono emerse criticità” per la salute pubblica

Quanto ai possibili risvolti ambientali del progetto, secondo il Tar “i paventati rischi per la pubblica incolumità correlati al rigassificatore risultano, allo stato, privi di attualità avuto riguardo al fatto che prima dell’avvio dell’esercizio dell’attività dovranno essere acquisiti il Rapporto di Sicurezza Definitivo e l’Autorizzazione Integrata Ambientale e che, con riferimento ai lavori avviati in area S.I.N., non sono emerse sopravvenienze o criticità di rilievo in merito alla conduzione delle attività che dovranno continuare a svolgersi nel rispetto delle articolate prescrizioni e raccomandazioni rese dai competenti enti e confluite nell’Ordinanza Commissariale n° 140 del 25.10.2022″.

Ancora nessun commento da parte della società di infrastrutture energetiche Snam sulla decisione del Tar del Lazio. Da ambienti della società trapela comunque “soddisfazione per la decisione dei giudici.