Rinnovo pensioni 2023: con la pubblicazione della circolare n. 135 del 22 dicembre 2022 l’INPS ha comunicato i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali e l’impostazione dei relativi pagamenti.
Inoltre, l’Istituto di previdenza nazionale specifica anche quali sono le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per quanto riguarda l’anno 2023.
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidità Civile e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento a quanto viene disposto in tema di rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione.
Rinnovo pensioni 2023, rivalutazione delle prestazioni pensionistiche e assistenziali e aumento del trattamento minimo: la circolare INPS
L’INPS ha comunicato ai pensionati di aver concluso le attività di rivalutazione per quanto riguarda le pensioni e le prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Per giunta, attraverso la pubblicazione della suddetta circolare, l’Istituto di previdenza nazionale specifica quali sono le modifiche che sono state apportate nel dettaglio in merito alla rivalutazione e all’aumento del trattamento minimo.
L’art. 2 del decreto del 10 novembre 2022, che è stato emanato dal ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, recante “Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2023. Valore della percentuale di variazione – anno 2022. Valore definitivo della percentuale di variazione – anno 2021” dispone che:
“La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 è determinata in misura pari a +7,3% dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo”.
Per poter effettuare la suddetta rivalutazione, viene preso in considerazione il cosiddetto cumulo perequativo, il quale considera come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto risulta essere titolare, memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni ed erogato dall’INPS e dagli altri Enti diversi.
Non vengono, però, prese in considerazione e sono, dunque, escluse del calcolo le seguenti prestazioni:
- quelle a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
- quelle a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, le quali vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
- quelle di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27; 128–COOP28; 129–VESO29; 143–APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92; 200-ESPA), le quali non sono sottoposte ad alcune rivalutazione durante tutto il corso della loro durata;
- quelle di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative ad enti e casse per mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato.
Come detto in precedenza, il rinnovo delle pensioni per quanto riguarda l’anno 2023 prevede un a rivalutazione provvisoria delle prestazioni pensionistiche con una percentuale pari al +7,3%.
Inoltre, è stato ritoccato in aumento anche il trattamento minimo. In particolare, ecco la tabella che riporta i valori provvisori del 2023:
Decorrenza | Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi | Assegni vitalizi |
1° gennaio 2023 | 563,74 € | 321,36 € |
IMPORTI ANNUI | 7.328,62 € | 4.177,68 € |
Rivalutazione e trattamento minimo delle pensioni sociali e degli assegni sociali
Ecco gli importi della rivalutazione delle suddette categorie di pensionati:
- per quanto riguarda la pensione sociale, al 1° gennaio 2022 l’importo annuo è pari a 386,54 euro, mentre al 1° gennaio 2023 a 414,76 euro;
- per quanto riguarda l’assegno sociale, al 1° gennaio 2022 l’importo annuo è pari a 469,03 euro, mentre al 1° gennaio 2023 a 503,27 euro.