Decontribuzione Sud 2023: con la pubblicazione del messaggio n. 4593 del 21 dicembre 2022 l’INPS ha comunicato la proroga della misura fino al 31 dicembre del prossimo anno e l’aumento dei massimali di aiuto concedibili.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento all’agevolazione predisposta dall’art. 1, commi da 161 a 168, dalla legge n. 178 del 30 dicembre 2020 che prevede un esonero contributivo pari al 30% previsto per tutti i dipendenti privati.

Decontribuzione Sud 2023, proroga fino al 31 dicembre e aumento dei massimali di aiuto: messaggio INPS

L’art. 1, comma 161, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 ha previsto l’applicazione della Decontribuzione Sud, introdotta dall’art. 27, comma 1, del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020, fino al termine ultimo del 31 dicembre 2029.

In particolare, il suddetto esonero contributivo viene applicato in misura pari al:

  • 30% fino al 31 dicembre 2025;
  • 20% per gli anni 2026 e 2027;
  • 10% per gli anni 2028 e 2029.

La Commissione Europea, finora, aveva previsto la decontribuzione con scadenza al 30 giugno 2022, ma, al fine di consentire la piena operatività della misura agevolativa per i territori svantaggiati del Mezzogiorno per i periodi di competenza luglio 2022 – dicembre 2022, in data 8 giugno 2022 le Autorità italiane hanno notificato alla Commissione Europea l’esonero dei contributi previsto dall’art. 1, commi da 161 a 168, dalla legge n. 178 del 30 dicembre 2020.

A quel punto, la Commissione Europea ha deciso di autorizzare la concessione della Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2022.

Dopodiché, in data 22 novembre 2022, sempre le Autorità italiane hanno notificato alla Commissione Europea l’introduzione di alcune modifiche per quanto riguarda il regime di aiuto esistente, in modo da garantire l’esistenza della misura anche in un momento successivo al 31 dicembre 2022.

Perciò, la Commissione europea ha previsto la proroga dell’applicabilità della Decontribuzione Sud fino al termine ultimo del 31 dicembre 2023, ritenendo che:

“Le misure di sostegno nazionali possano aiutare effettivamente le imprese colpite dalle gravi perturbazioni dell’economia causate dall’aggressione russa all’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea o dai suoi partner internazionali, nonché dalle contromisure economiche adottate finora dalla Russia, preservando i livelli di occupazione”.

Oltre alla proroga dell’agevolazione, è stato disposto anche l’aumento del massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel Temporary Crisis Framework, il quale è stato innalzato a:

  • 300.000 euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura;
  • 2 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.

L’INPS specifica, inoltre, che qualora un datore di lavoro operasse in due settori diversi per i quali si applicano due massimali differenti, allora bisognerà rispettare il massimale relativo all’attività specifica di riferimento, ferma restando l’impossibilità di superare l’importo massimo complessivo di erogazione degli aiuti pari a 2 milioni di euro.

La Decontribuzione Sud 2023 non si applica in relazione ai seguenti settori:

  • nell’attività di produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario;
  • nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall’art. 1, comma 162, della legge di Bilancio 2021.

Per conoscere in maniera dettagliata quali sono le istruzioni per quanto riguarda la Decontribuzione Sud 2023 bisognerà necessariamente attendere le disposizioni che saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione.

Ciò nonostante, le modalità di fruizione della misura sono già state indicate dall’INPS all’interno della circolare n. 90 del 27 luglio 2022.

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