Contributo di solidarietà temporaneo: il governo Meloni ha deciso di inserire questa misura all’interno della versione definitiva della Legge di Bilancio 2023, in seguito agli emendamenti che sono stati presentati durante il corso di queste ultime settimane.

Tante modifiche che sono state richieste per questa prima Manovra Finanziaria da parte del nuovo esecutivo e che si sono ritenute necessarie anche e soprattutto a causa della mancanza delle risorse necessarie per poter effettuare quanto era stato promesso dal nuovo governo.

Tanti i tagli, anche inaspettati, ma anche abolizioni che non sono arrivate, ma che sono state prorogate anche per il 2023, ma con qualche compromesso, come nel caso del Reddito di Cittadinanza.

Ma tornando a noi, ecco che cos’è, chi è obbligato a pagarlo, come funziona, a quanto ammonta e quando deve essere versato il contributo di solidarietà temporaneo 2023, il quale è stato introdotto all’interno della versione definitiva della nuova Legge di Bilancio.

Contributo di solidarietà temporaneo 2023: che cos’è e chi è obbligato a pagarlo

L’art. 28 della versione definitiva della Legge di Bilancio prevista per il prossimo anno introduce il “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023”.

Questa misura è stata introdotta dal governo Meloni al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori.

In particolare, il contributo di solidarietà temporaneo 2023 sarà a carico dei seguenti soggetti:

  • coloro che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica;
  • coloro che esercitano l’attività di produzione di gas metano;
  • coloro che esercitano l’attività di estrazione di gas naturale;
  • i soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale;
  • i soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
  • i soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione Europea.

Il contributo di solidarietà temporaneo 2023, invece, non è dovuto da:

  • i soggetti che svolgono l’attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti;
  • le piccole imprese e le microimprese che esercitano l’attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione (identificata dal codice ATECO 473000).

Contributo di solidarietà temporaneo 2023: come funziona e a quanto ammonta

Il contributo di solidarietà temporaneo 2023 si calcola applicando un’aliquota pari al 50% sull’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle società.

In particolare, questo reddito fa riferimento al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi relativi ai quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Qualora quest’ultima risulti avere un importo pari a zero, allora l’ammontare del contributo non potrà essere in alcun modo superiore al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Quando deve essere versato

Il contributo di solidarietà temporaneo 2023 deve essere versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, tranne due eccezioni:

  • i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
  • i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2023.

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