Lavoro autonomo: in un precedente comunicato stampa del Consiglio dei Ministri l’esecutivo aveva annunciato la volontà di estendere la flat tax incrementale fino a 85.000 euro per gli autonomi e le partite IVA.

“In materia fiscale, si estende la flat tax fino a 85.000 euro per autonomi e partite Iva e si ampliano le misure per la detassazione ai premi dei dipendenti, oltre a intervenire con una ‘tregua fiscale’ per cittadini e imprese.

Introduzione per i lavoratori autonomi di una flat tax incrementale al 15% con una franchigia del 5% e un tetto massimo di 40.000 euro”.

Maurizio Leo, viceministro dell’Economia, braccio destro di Giancarlo Giorgetti ed in passato consigliere economico di Fratelli d’Italia, per cui uno dei principali artefici di questa manovra da parte del governo, durante un’intervista recente rilasciata a Formiche.net, ha parlato della decisione di introdurre la flat tax incrementale al 15% sui redditi di lavoro autonomo, svantaggiando in questo modo i lavoratori dipendenti.

Ecco, dunque, le sue parole in merito:

“A mio modo di vedere non può configurarsi una contrapposizione tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, dimenticando che si parla di due delle categorie più fragili del nostro Paese, soprattutto se si considerano lavoratori con redditi medi o medio-bassi. Si rischia di creare inutili conflitti ed ulteriori tensioni. Il problema è il sistema tributario nel suo complesso, nel quale abbondano distorsioni e iniquità e che andrà riformato nel rispetto dei principi costituzionali”.

Dunque, secondo il viceministro dell’Economia il problema non sarebbe su chi favorire e chi mettere da parte, ma riguarderebbe una questione più strutturale, e prosegue:

“Venendo però alla sua domanda, ci tengo ad osservare che la flat tax degli autonomi risponde primariamente ad obiettivi di semplificazione del prelievo. Essa implica una tassazione al 15% di un reddito forfettizzato, in diversi casi più alto di quello effettivamente realizzato a causa del mancato riconoscimento in deduzione dei maggiori costi sostenuti per la produzione di quel reddito. Se non si tiene conto di questo aspetto, il confronto rischia di essere tra grandezze disomogenee. Non solo, in questo dibattito, ci si concentra sui profili fiscali e si trascura il profilo contributivo, tipicamente di maggior rilievo per gli autonomi. Sarebbe quindi oltremodo opportuno comprendere che, nelle more di una fondamentale riforma sistematica del carico fiscale e contributivo su tutti i redditi di lavoro, la flat tax delle partite Iva individuali non costituisce un privilegio ma il meccanismo per cercare di riavvicinare i diversi cunei fiscali e contributivi e, quindi, i livelli di reddito netto disponibile dei lavoratori”.

Lavoro autonomo: la Legge di Bilancio 2023 introduce delle modifiche al regime forfettario e la flat tax incrementale

Al Titolo III – Misure fiscali, Capo I – Riduzione della pressione fiscale, art. 12. recante “Modifiche al regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni”, la Legge di Bilancio 2023 dispone le seguenti modificazioni rispetto a quanto viene disciplinato all’interno dell’art. 1, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014:

  • al comma 54, lettera a), le parole: « euro 65.000 » sono sostituite dalle se- guenti: « euro 85.000 »;
  • al comma 71 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite ».

Invece, l’art. 13. intitolato “Flat tax incrementale” dispone che:

“Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, calcolata con l’aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare”.