Indennità di disoccupazione: con la pubblicazione del messaggio n. 4581 del 20 dicembre 2022 l’INPS ha comunicato ai cittadini la possibilità di trasformare la domanda di NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) in ALAS (indennità per la disoccupazione involontaria dei lavoratori autonomi dello spettacolo) e viceversa.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno degli artt. 1367 e 1424 del codice civile, i quali rendono possibile e applicabile questa trasformazione.
Indennità di disoccupazione, Indennità di disoccupazione: è possibile trasformare la domanda di NASpI in ALAS e viceversa: il messaggio INPS
Attraverso la pubblicazione del suddetto messaggio INPS, l’Istituto di previdenza nazionale ha voluto fornire dei chiarimenti e delle indicazioni specifiche per quanto riguarda le richieste presentate dalle Strutture territoriali in merito alla trasformazione delle domande di indennità di disoccupazione ALAS, erroneamente presentate, in domande di disoccupazione NASpI e viceversa.
L’INPS, a tal proposito, ha dunque chiarito che l’indennità di disoccupazione NASpI e l’indennità di disoccupazione ALAS hanno due discipline legislative separate e hanno due platee di soggetti beneficiari differenti tra loro.
In particolare, la NASpI è stata introdotta dal decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, agli artt. da 1 a 14, e prevede un’indennità riconosciuta al momento della cessazione del periodo lavorativo, in particolare situazioni e con specifici richiesti, previa presentazione della domanda da parte dei seguenti soggetti, individuabili come potenziali beneficiari della misura:
- i lavoratori dipendenti;
- gli apprendisti;
- i soci lavoratori di cooperativa;
- il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci (a partire dal 1° gennaio 2022).
L’indennità di disoccupazione ALAS, introdotta all’interno del nostro ordinamento giuridico nazionale dall’art. 66 del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito, con modificazioni , dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, viene riconosciuta, invece, ai seguenti soggetti:
- i lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
- i lavoratori autonomi a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 182 del 1997;
- i lavoratori autonomi “esercenti attività musicali”.
Ciò nonostante, anche se la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego e l’indennità per la disoccupazione involontaria dei lavoratori autonomi dello spettacolo presentano due normative differenti e due platee di potenziali beneficiari che lo sono altrettanto, l’INPS comunica che risulta comunque possibile procedere con la trasformazione delle domande di ALAS in domande di NASpI e viceversa.
Questa possibilità segue le ipotesi simili dei cambiamenti della NASpI, presentata erroneamente, nelle seguenti indennità di disoccupazione:
- la DIS-COLL (cfr. il messaggio n. 4804/2017);
- l’indennità di disoccupazione agricola (cfr. il messaggio n. 3058/2018).
La trasformazione tra NASpI e ALAS è consentita grazie alle disposizioni che sono contenute all’interno degli artt. 1367 e 1424 del codice civile.
Dunque, le Strutture territoriali procederanno ala trasformazione delle suddette domande di indennità solamente previa presentazione di un’apposita domanda da parte del soggetto interessato.
Le modalità per effettuare questa trasformazione saranno definite dall’Istituto di previdenza nazionale mediante un apposito messaggio che sarà pubblicato in seguito.
Inoltre, l’INPS precisa che per effettuare la trasformazione delle domande di indennità:
- da ALAS a NASpI, il beneficiario dovrà rilasciare la DID per comunicare la propria immediata disponibilità al lavoro, requisito indispensabile per l’accesso alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego;
- da NASpI a ALAS, il beneficiario dovrà dichiarare di non essere titolare di carica elettiva e/o politica e di avere un reddito non superiore a 35.000 euro per quanto riguarda l’anno precedente a quello di presentazione della domanda.