L’indennità per i lavoratori spetta anche nel caso di ansia o depressione, esattamente come accade per la malattia professionale. Lo ha affermato in una sentenza la Corte di Cassazione per la quale l’ansia e la depressione che dipendono dal lavoro vanno indennizate. Nel dettaglio, l’ordinanza n. 29611 dell’11 ottobre 2022 ha definito che per avere accesso all’indennità da parte dell’Inail non è rilevante soltanto il rischio specifico della lavorazione, ma anche quello improprio. Quest’ultimo, infatti, si presenta quando il rischio genera un reale collegamento con la prestazione lavorativa, anche se non riguarda strettamente la prestazione eseguita dal lavoratore. Il principio in realtà deriva dal Testo unico n. 1124/65, secondo il quale sono indennizzabili tutte le malattie fisiche o psichiche riconducibili al rischio lavorativo. La norma chiarisce anche in modo piuttosto preciso che il rischio può riguardare sia la lavorazione in sé che l’organizzazione del lavoro e le modalità di svolgimento.

Indennità ai lavoratori per ansia e depressione, quando si ha diritto e i requisiti richiesti

I lavoratori sono coinvolti nell’ambiente in modo completo e possono presentare danni di natura sia fisica che psichica, di conseguenza l’Inail deve indennizzare anche problematiche come ansia e stress, purché venga dimostrato il nesso causale con l’attività lavorativa. Questo principio è stato messo in pratica proprio nell’ordinanza di ottobre della Cassazione, che riguarda il caso di un lavoratore caduto in depressione proprio a causa dell’attività lavorativa. La sentenza ha dunque obbligato l’Inail a provvedere all’indennizzo, proprio in virtù dell’ingiusta distinzione fra la malattia che attiene la sfera fisica e quella psichica.Anche se il caso specifico preso in esame riguarda la depressione, lo stesso trattamento è riservato a una serie molto vasta di problematiche tra cui , oltre allo stress da lavoro, anche patologie causate dal mobbing o dal fumo passivo. In genere, dunque, il lavoratore ha diritto all’indennità di malattia per qualunque genere di patologia causata dal lavoro, il cui unico requisito richiesto è la specifica motivazione medica che attesta la casualità del problema. Si tratta di un progresso fondamentale, perché i lavoratori possono risultare danneggiati dall’ambiente lavorativo anche in presenza delle condizioni basilari, come la sicurezza sul lavoro. Oltretutto, non sempre le patologie di origine lavorativa hanno una causa diretta, come invece accade per l’infortunio, ma anzi possono derivare da aspetti secondari come l’organizzazione.

La casualità necessaria con lo svolgimento dell’attività lavorativa

Il requisito della casualità è comunque fondamentale per avere diritto all’indennizzo, proprio come confermato dall’ordinanza n. 31514 del 25 ottobre 2022, con cui la Cassazione ha ribadito questo criterio. In particolare, nel caso specifico del 25 ottobre, la Corte ha ribaltato la sentenza precedente. Quest’ultima, infatti, negava il diritto all’indennizzo per disturbo post-traumatico da stress cronico con ansia e depressione, affermando che non costituisse una malattia indennizzabile. Al contrario, nel caso specifico, la Cassazione ha valutato che la patologia derivasse dall’azione di mobbing messa in atto dalla datrice di lavoro. Il principio ora confermato è che non è necessario, dunque, individuare e dimostrare il nesso causale fra la patologia e una lavorazione specifica: è sufficiente dimostrare l’origine di natura professionale. Di conseguenza l’Inail è costretta ad approvare l’indennizzo anche per le malattie non contenute nelle tabelle apposite. Questo dogma è stato poi ripreso già diverse volte: ad esempio a un lavoratore è stato concesso l’indennizzo per lo stress causato dalle eccessive ore di lavoro straordinario svolte. In generale si può quindi affermare che la tutela assicurativa garantita dall’Inail deve necessariamente considerare l’intero rapporto di lavoro. Le sentenze in merito della corte di Cassazione fanno peraltro riferimento a due specifici articoli della Costituzione italiana, il 32 e il 38, che trovano in questo modo una più ampia applicazione. L’articolo 32 sancisce infatti il diritto alla salute, fondamentale per i cittadini e l’interesse collettivo. L’articolo 38, invece, garantisce l’assistenza sociale per la mancanza di lavoro dovuta a malattie, invalidità e infortuni.