Bonus energia imprese: il 21 dicembre 2022 è l’ultimo giorno utile per procedere con l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte dei beneficiari che intendono cedere a terzi il credito d’imposta acquisito.

La comunicazione dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, utilizzando il modello sulla cessione dei bonus energetici che viene messo a disposizione sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.

La scadenza del 21 dicembre, in particolare, fa riferimento agli acquisti dei prodotti energetici relativi al 1° e al 2° trimestre del 2022, che sono stati effettuati dalle imprese. Per le sole aziende che esercitano attività agricola e di pesca, il termine ultimo per la trasmissione della comunicazione all’Agenzia delle Entrare, invece, riguarda anche gli acquisti che sono stati effettuati durante il corso del 3° trimestre 2022.

Bonus energia 1° e 2° trimestre 2022, cessioni del credito d’imposta entro mercoledì 21 dicembre: come comunicarla all’Agenzia delle Entrate

I crediti d’imposta, oltre ad essere utilizzati in compensazione tramite modello F24, possono essere ceduti, per l’intero import0, secondo le modalità e i termini che vi abbiamo definito all’interno di questo articolo di approfondimento, sempre qui su Tag24.

La cessione del credito d’imposta relativa al bonus energia del 1° e del 2° trimestre 2022 prevede la trasmissione all’Agenzia delle Entrate di un apposito modulo da recapitare esclusivamente in modalità telematica.

Le scadenza per la comunicazione delle cessioni all’AdE è fissata al:

  • 22 marzo 2023, per il credito di cui al codice 6987 (i cessionari devo utilizzare il credito acquistato entro il 31 marzo 2023);
  • 21 giugno 2023, per i crediti di cui ai codici 6968, 6969, 6970, 6971, 6983, 6984, 6985 e 6986 (i cessionari devono utilizzare i crediti acquistati entro il 30 giugno 2023);
  • 21 dicembre 2022, per gli altri crediti, che i cessionari devono utilizzare entro il 31 dicembre 2022.

Bonus energia imprese: che cos’è, a chi spetta e a quanto ammonta

Durante il corso di quest’anno sono stati disposti a favore delle imprese dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.

Questo bonus energia viene corrisposto in misura differente a seconda del periodo di riferimento. In particolare:

  • le imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese energivore), possono beneficiare di un credito d’imposta dal 20% al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica relativo ai primi 3 trimestri, per il periodo ottobre/novembre e per il mese di dicembre 2022;
  • le imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. imprese gasivore), possono beneficiare di un credito d’imposta dal 10% al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale relativo ai primi 3 trimestri, per il periodo ottobre/novembre e per il mese di dicembre 2022;
  • le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, possono beneficiare di un credito d’imposta dal 15% al 30% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica relativo al 2° e 3° trimestre, per il periodo ottobre/novembre e per il mese di dicembre 2022;
  • le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, possono beneficiare di un credito d’imposta dal 25% al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale relativo al 2° e 3° trimestre, per il periodo ottobre/novembre e per il mese di dicembre 2022;
  • le imprese che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca, possono beneficiare di un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto di carburante relativo a ciascun trimestre del 2022 (per il secondo trimestre 2022, solo per il settore della pesca).

Come utilizzare i crediti d’imposta

Le imprese beneficiare del bonus energia possono utilizzare il credito d’imposta in compensazione tramite modello F24, presentandolo in modalità telematica all’Agenzia delle Entrate.

Esse dovranno indicare uno dei codici tributo, tra quelli previsti, nella “sezione erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.