Saldo IMU 2022: nella giornata di ieri, venerdì 16 dicembre 2022, era fissata la scadenza per il versamento dell’imposta.
Nel caso in cui il pagamento del saldo IMU 2022 non venga effettuato oppure venga effettuato ma in ritardo rispetto ai termini previsti oppure in misura insufficiente rispetto a quanto dovuto, il contribuente sarà obbligato a versare anche gli interessi legali e le sanzioni previste dalla legge.
Ciò nonostante, chi intende pagare l’IMU oltre la scadenza prevista del 16 dicembre 2022, potrà regolarizzare la propria posizione con il Fisco tramite lo strumento del ravvedimento operoso, il quale consente di versare delle sanzioni ridotte.
Saldo IMU 2022: come regolarizzare la propria posizione in caso di mancato pagamento o di ritardo nel versamento dell’imposta
In caso di errori, omissioni o versamenti carenti, il contribuente può regolarizzare la propria posizione con il Fisco eseguendo il pagamento in maniera spontanea tramite l’istituto del ravvedimento operoso, il quale richiede il versamento di:
- l’imposta dovuta;
- gli interessi, i quali vengono calcolati in base al tasso legale annuo dal giorno in cui il contribuente avrebbe dovuto procedere con il versamento a quello in cui quest’ultimo viene effettivamente eseguito;
- la sanzione, che viene corrisposta in misura ridotta rispetto a quella prevista dalla legge.
In particolare, la sanzione è ridotta in misura pari a:
- 1/10 di quella ordinaria, in caso di mancato pagamento, purché quest’ultimo venga effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza;
- 1/9 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore;
- 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
- 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore;
- 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore;
- 1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione, salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale;
- 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.
Attualmente, la sanzione ordinaria in caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni è pari al 15%: dunque, se la regolarizzazione avviene, per esempio, entro 30 giorni, la sanzione ridotta in caso di ravvedimento operoso sarà pari all’1,5%.
Che cos’è il ravvedimento operoso: chi può utilizzarlo e quando
Il ravvedimento operoso consente al contribuente di regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti al Fisco e altre irregolarità di tipo fiscale, beneficiando di una sanzione ridotta.
Prima per poter usufruire di questo strumento il contribuente doveva rispettare determinati limiti di tempo, non doveva aver ricevuto la notifica dall’Agenzia delle Entrate o altre tipologie di controlli di accertamento da questa effettuati.
Adesso, invece, l’unico limite è rappresentato dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni.