Variazione interessi e sanzioni contributi INPS: con la pubblicazione della circolare n. 133 del 16 dicembre 2022 l’Istituto di previdenza nazionale ha comunicato ai contribuenti le modifiche che sono state apportate in tal senso.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alla variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Variazione interessi e sanzioni contributi INPS

Mediante la decisione di politica monetaria del 15 dicembre 2022, la Banca Centrale Europera (BCE) ha innalzato di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, noto in precedenza con la dicitura di TUR, che indica il Tasso Ufficiale di Riferimento).

Quest’ultimo, in particolare, a decorrere dal 21 dicembre 2022, è pari al 2,50%, e la sua variazione incide sulla determinazione di:

  • il tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;
  • le sanzioni civili di cui all’art. 116, comma 8, lettera a) e lettera b) secondo periodo, e comma 10, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000.

Variazione interessi e sanzioni contributi INPS: a quanto ammontano l’interesse di dilazione e di differimento

La variazione degli interessi e delle sanzioni per quanto riguarda il ritardo o l’omesso pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali è stata comunicata con la suddetta circolare pubblicata dall’INPS, la quale prevede che:

  • l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso dell’8,50% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 21 dicembre 2022 (i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni).
  • l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso dell’8,50% annuo e trova applicazione a partire dalla contribuzione relativa al mese di dicembre 2022.

Variazione interessi e sanzioni contributi INPS: a quanto ammontano le sanzioni civili

La decisione della BCE di innalzare il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema comporta, oltre alla variazione dell’interesse di dilazione e dell’interesse di differimento, anche quella relativa alle sanzioni civili.

In particolare, ecco come variano quest’ultime:

  • in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi o dei premi previsti dall’art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388 del 2000 la sanzione civile è pari all’8% (le sanzioni sono corrisposte con una percentuale pari all’8% anche nei casi previsti dall’art. 116, comma 8, lettera b) secondo periodo e previsti dall’art. 116, comma 10);
  • in caso di evasione, disciplinata all’art. 116, comma 8, lettera b) primo periodo, della suddetta legge, la misura della sanzione civile è pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o dei premi non corrisposti entro la scadenza prevista dalla legge.

Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali

Il Consiglio di Amministrazione dell’INPS ha stabilito mediante la deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2022 che in caso di procedure concorsuali, la sanzione civile è corrisposta in misura ridotta, pari all’8%, come nel primo caso tra quelli elencati nel precedente paragrafo.

In caso di evasione, invece, la sanzione è pari al 10%, ovvero al predetto tasso aumentato di due punti percentuali.

Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto di previdenza nazionale ha introdotto delle sanzioni ridotte nell’ipotesi in cui venga effettuato il pagamento integrale dei contributi e delle spese. Stabilisce, inoltre, che:

“Qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”.