Ravvedimento operoso Imu 2022. Per chi paga l’Imu oltre la scadenza del 16 giugno, termine per il versamento dell’acconto, sono stabilite sanzioni. Il mancato o insufficiente versamento in acconto o saldo, entro le scadenze ordinarie, è punito con una sanzione amministrativa del 30% per ogni importo non versato, in base a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997.
Ravvedimento operoso Imu 2022
Per regolarizzare la situazione è prevista anche la possibilità del ravvedimento operoso. Il soggetto può provvedere ai versamenti delle imposte dovute, senza incorrere in provvedimenti forzosi. Dovrà pagare una maggiorazione dell’importo dovuto, che si sostanzia in sanzioni e interessi.
A seconda dei giorni di ritardo sono previste sanzioni differenti:
- ravvedimento sprint: esercitabile entro il 14° giorno dalla scadenza naturale del versamento, con l’applicazione di una sanzione pari allo 0,1% giornaliero
- ravvedimento breve: per versamenti eseguiti oltre il 14° giorno ma entro il 30°; in questo caso la sanzione è pari all’1,5%
- ravvedimento intermedio: per versamenti eseguiti oltre il 30° giorno ma entro il 90°; la sanzione applicabile è pari all’1,67%
- ravvedimento lungo (entro un anno): la sanzione applicabile è pari al 3,75
- ravvedimento biennale: la sanzione applicabile è pari al 4,29
- ravvedimento ultra biennale: la sanzione applicabile è pari al 5,00%
Come pagare in ritardo
Per pagare l’Imu in ritardo attraverso il ravvedimento operoso, dovrai aggiungere nel modello f24 dopo il rigo che ospita l’imposta principale un altro rigo indicando il codice tributo 3918 e barrando il quadratino del ravvedimento ed indicando l’importo totale comprensivo dell’imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
Calcolo ravvedimento operoso Imu
L’entità della mora in seguito al ravvedimento operoso dipende da Comune a Comune. Per calcolarla ci si può servire del seguente sito web.
In ogni caso, vanno sempre rispettate due regole per il calcolo:
- gli interessi devono essere calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- va sempre inserita anche la sanzione seppure in misura ridotta, fino al 1° luglio 2022 pari a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%). Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%).