Assegno Unico 2023: con la pubblicazione della circolare n. 132 del 15 dicembre 2022 l’INPS ha comunicato ai contribuenti quali sono in casi in cui l’Assegno unico e universale per i figli a carico sarà corrisposto in maniera automatica, e quando, invece, sarà necessario presentare la domanda all’Istituto di previdenza nazionale.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidità Civile, dalla Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione Interna e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento a quanto viene disposto dal decreto legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021, e successive modificazioni, e al progetto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

In particolare, all’interno dell’art. 12, comma, 3, del decreto legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021, viene disposto che:

“L’INPS pone in essere tutte le iniziative di semplificazione e di informazione all’utenza utilizzando le banche dati presenti negli archivi dell’Istituto, anche al fine di introdurre gradualmente gli strumenti necessari ad un’eventuale erogazione d’ufficio dell’assegno”.

Infatti, a partire dal prossimo 1° marzo 2023 l’assegno unico sarà erogato in maniera automatica ai beneficiari che possiedono i requisiti per ottenerlo, senza che questi ultimi debba procedere con la presentazione di una nuova domanda all’INPS. Ma andiamo a vedere nel dettaglio che cosa ci comunica questa nuova circolare pubblicata dall’Istituto di previdenza nazionale.

Assegno Unico 2023, bisogna presentare la domanda all’INPS? Ecco quando è automatico e quando invece occorre farne richiesta

Per i soggetti che hanno presentato la domanda per l’assegno unico nel periodo che va da gennaio 2022 a febbraio 2023 l’INPS continuerà ad erogare d’ufficio il sussidio, senza che questi ultimi debbano presentare un’ulteriore istanza, a patto che questa non sia stata:

  • respinta;
  • revocata;
  • decaduta;
  • oggetto di rinuncia da parte del richiedente.

L’art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 230 del 2021 stabilisce che l’assegno unico è erogato previa presentazione della domanda, con cadenza annuale, da parte del soggetto beneficiario.

L’art. 12, comma 3, invece, come abbiamo visto durante il corso del precedente paragrafo, introduce la possibilità di un’erogazione d’ufficio per i soggetti che continuano a possedere i requisiti richiesti dalla legge. In particolare:

“Da una lettura coordinata degli articoli 6 e 12 del menzionato decreto legislativo, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nell’ottica di promuovere tutte le iniziative di semplificazione facilitando l’accesso alle prestazioni per i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge, l’INPS erogherà la prestazione d’ufficio limitatamente ai soggetti richiedenti per i quali nell’archivio dell’Istituto, alla data del 28 febbraio 2023, risulti presente una domanda di Assegno unico e universale in corso a tale data in uno stato diverso da ‘Decaduta’, ‘Revocata’, ‘Rinunciata’ o ‘Respinta’”.

Il pagamento automatico sarà effettuato nei confronti di coloro che avranno lo stato di “Accolta” nella domanda presentata all’INPS, mentre sarà effettuato solamente in seguito a dei controlli che non danno luogo ad esiti negativi quando le domande si trovano nello stato di:

  • “In istruttoria”;
  • “In evidenza alla sede”;
  • “In evidenza al cittadino”;
  • “Sospesa”.

Le variazioni della domanda

Non sempre però i soggetti beneficiari dell’assegno unico 2023 potranno riceverlo in maniera automatica, dal momento che la domanda deve essere necessariamente presentata qualora si verifichino delle variazioni rispetto alle condizioni che erano state dichiarate nella precedente istanza presentata all’INPS.

In particolare, i richiedenti dovranno modificare il contenuto della domanda presente all’interno dell’archivio dell’Istituto, adeguando le informazioni alla luce della nuova situazione sopravvenuta.

Dopodiché, l’INPS provvederà ad effettuare gli opportuni controlli, nella stessa modalità in cui questi ultimi vengono effettuati per l’istruttoria delle nuove domande.

Ecco alcuni esempi di variazioni che potrebbero essersi verificate durante il corso di quest’anno:

  • la nascita di figli;
  • la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
  • le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne;
  • le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
  • i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
  • la variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni;
  • la variazione delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.