Fondo di solidarietà trasporto aereo: con la pubblicazione del messaggio n. 4498 del 14 dicembre 2022 l’INPS ha comunicato la semplificazione degli obblighi di autocertificazione di attività lavorativa all’estero per quanto riguarda il personale appartenente al settore aereo o aeroportuale.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, fa riferimento al “Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale”.

Fondo di solidarietà trasporto aereo: ecco come cambiano gli adempimenti per quanto riguarda i lavoratori appartenenti al personale di terra

La circolare n. 94 del 2011 pubblicata da parte dell’INPS ha introdotto l’obbligo di presentare una dichiarazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, attraverso il modello “SR85”.

Questo modello, in particolare, ha lo scopo di:

Autocertificare di non avere svolto attività lavorativa remunerata all’estero oppure di avere svolto la predetta attività, indicandone i periodi, nonché per dichiarare il conseguimento, il ripristino o il rinnovo delle licenze e relative abilitazioni del personale pilota”.

Qualora questa autodichiarazione non venga presentata dai soggetti obbligati, è prevista la sospensione della prestazione.

Il suddetto messaggio INPS, invece, prevede, a decorrere dall’anno 2022, l’abolizione dell’obbligo di trasmissione all’Istituto di previdenza nazionale del modello “SR85” per i soli lavoratori appartenenti al personale di terra. le motivazioni legate a questa abolizione possono essere ricondotte alla volontà di:

  • rendere più agevoli gli adempimenti connessi alla liquidazione delle prestazioni integrative a carico del Fondo in oggetto;
  • ridurre i tempi di definizione dei pagamenti delle medesime.

Dovranno continuare a presentare il modello, invece, i lavoratori appartenenti al personale navigante, con le modalità che sono state definite all’interno del messaggio n. 1615 del 2019 dell’INPS.

Inoltre, resta fermo l’obbligo di autocertificazione di un’eventuale rioccupazione all’estero, sia da parte del personale navigante che da quello di terra, attraverso la trasmissione del modello “SR83”.

Fondo di solidarietà trasporto aereo: che cos’è e a che cosa serve

Il Fondo di solidarietà trasporto aereo è stato introdotto all’interno del nostro ordinamento giuridico nazionale con lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle imprese del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, finalizzati a:

  • assicurare ai lavoratori una tutela integrativa, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, rispetto all’ASpI/ NASpI o indennità di mobilità;
  • assicurare la protezione del reddito ai lavoratori che in costanza di rapporto di lavoro subiscano processi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, per le quali opera un’integrazione salariale;
  • prevedere assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti nel quadro di processi di agevolazione all’esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
  • contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.

Prestazioni e destinatari

Il Fondo di solidarietà trasporto aereo eroga:

  • le prestazioni integrative della misura dell’indennità di mobilità ordinaria (abrogata dal 1° gennaio 2017), dell’indennità ASpI/ NASpI e del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS); 
  • le prestazioni integrative della durata, per un massimo di due anni, dell’indennità di mobilità o di ASpI/NASpI per ciascun lavoratore beneficiario.

Le suddette prestazioni integrative, in particolare, sono subordinate alla sussistenza delle prestazioni principali di riferimento e vengono corrisposte solamente ai lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo e licenziamento collettivo.

Il trattamento complessivo è pari all’80% della retribuzione lorda, composta da:

  • la media delle voci retributive lorde fisse;
  • le mensilità lorde aggiuntive;
  • le voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall’interessato nei 12 mesi precedenti l’istanza.

La durata è pari a:

  • dai 12 ai ai 36 mesi per quanto riguarda la CIGS;
  • da 1 a 3 anni per la mobilità ordinaria;
  • fino a un massimo di 24 mesi per la NASpI.

I beneficiari, invece, sono:

“I lavoratori delle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale; quindi, sia personale di volo che di terra“.