Fondo di solidarietà trasporto aereo: con la pubblicazione del messaggio n. 4498 del 14 dicembre 2022 l'INPS ha comunicato la semplificazione degli obblighi di autocertificazione di attività lavorativa all'estero per quanto riguarda il personale appartenente al settore aereo o aeroportuale.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, fa riferimento al "Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale".
La circolare n. 94 del 2011 pubblicata da parte dell'INPS ha introdotto l'obbligo di presentare una dichiarazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, attraverso il modello "SR85".
Questo modello, in particolare, ha lo scopo di:
Qualora questa autodichiarazione non venga presentata dai soggetti obbligati, è prevista la sospensione della prestazione.
Il suddetto messaggio INPS, invece, prevede, a decorrere dall'anno 2022, l'abolizione dell'obbligo di trasmissione all'Istituto di previdenza nazionale del modello "SR85" per i soli lavoratori appartenenti al personale di terra. le motivazioni legate a questa abolizione possono essere ricondotte alla volontà di:
Dovranno continuare a presentare il modello, invece, i lavoratori appartenenti al personale navigante, con le modalità che sono state definite all'interno del messaggio n. 1615 del 2019 dell'INPS.
Inoltre, resta fermo l'obbligo di autocertificazione di un'eventuale rioccupazione all'estero, sia da parte del personale navigante che da quello di terra, attraverso la trasmissione del modello "SR83".
Il Fondo di solidarietà trasporto aereo è stato introdotto all'interno del nostro ordinamento giuridico nazionale con lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle imprese del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, finalizzati a:
Il Fondo di solidarietà trasporto aereo eroga:
Le suddette prestazioni integrative, in particolare, sono subordinate alla sussistenza delle prestazioni principali di riferimento e vengono corrisposte solamente ai lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo e licenziamento collettivo.
Il trattamento complessivo è pari all'80% della retribuzione lorda, composta da:
La durata è pari a:
I beneficiari, invece, sono: