Bonus lavoratori impatriati 2023: ecco tutto quello che c’è da sapere su questa particolare tipologia di agevolazione economica, la quale è stata introdotta all’interno del nostro ordinamento giuridico nazionale dalle disposizioni che sono contenute nell’art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 14 settembre 2015.
Bonus lavoratori impatriati 2023: che cos’è, come funziona, a chi spetta, requisiti, a quanto ammonta
Il bonus lavoratori impatriati 2023 è un regime di tassazione agevolata temporaneo che viene riconosciuto ai lavoratori che trasferiscono la propria residenza in Italia.
Questa agevolazione può essere applicata qualora sussistano i seguenti presupposti, ovvero che:
- il lavoratore non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno due anni;
- l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.
Qualora il contribuente possieda i requisiti che abbiamo appena delineato, nel periodo d’imposta in cui trasferisce la propria residenza e nei 4 anni successivi il reddito di lavoro dipendente (o a esso assimilato) e il reddito di lavoro autonomo prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo nella percentuale del:
- 30% dell’ammontare, nella generalità dei casi;
- 10% dell’ammontare, se la residenza è presa in una tra queste regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
Le agevolazioni si applicano ai richiedenti per altri cinque periodi d’imposta qualora i lavoratori che ne hanno i requisiti:
- abbiano almeno un figlio minorenne o a carico;
- diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti.
Per quanto riguarda questo periodo di prolungamento del beneficio, i redditi agevolati concorreranno alla formazione dell’imponibile con percentuali diverse rispetto a quelle che abbiamo visto in precedenza.
In particolare il reddito di lavoro dipendente (o a esso assimilato) e il reddito di lavoro autonomo prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo nella percentuale del:
- 50% del loro ammontare, nella generalità dei casi;
- 10% del loro ammontare, in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.
Il bonus lavoratori impatriati spetta anche per i redditi d’impresa che sono stati prodotti da soggetti che hanno avviato la propria attività lavorativa in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Questo ad eccezione degli sportivi professionisti, il cui reddito è detassato sempre con una percentuale del 50%, purché essi provvedano ad effettuare il versamento di un contributo pari allo 0,5% dell’imponibile, destinato al potenziamento dei settori giovanili.
Hanno il diritto di accedere all’agevolazione anche i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), a patto che, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia, abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.
Come richiederlo
La richiesta del bonus lavoratori impatriati 2023 sarà diversa a seconda della tipologia di reddito che viene prodotta dal soggetto beneficiario.
In particolare i titolari di reddito di lavoro dipendente devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, indicando al suo interno:
- le proprie generalità (nome, cognome e data di nascita);
- il codice fiscale;
- la data di rientro in Italia e della prima assunzione in Italia (in caso di assunzioni successive o più rapporti di lavoro dipendente);
- la dichiarazione di possedere i requisiti previsti dal regime agevolativo;
- l’attuale residenza in Italia;
- l’impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza prima del decorso del periodo minimo previsto dalla norma;
- la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali previsti dall’art. 44 del decreto legge n. 78 del 2010 (“regime agevolato per docenti e ricercatori rientrati in Italia”), dalla legge n. 238 del 2010 (“incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia”) e dall’art. 24 bis del Tuir (“regime opzionale per i neo residenti”).
I titolari di reddito di lavoro autonomo, invece, possono accedere al regime agevolato:
- direttamente nella dichiarazione dei redditi;
- in sede di applicazione, da parte del committente, della ritenuta d’acconto sui compensi percepiti (è necessaria una richiesta scritta in cui vanno riportati i dati elencati poco sopra.