Bonus Attività Fisica Adattata: l’art. 1, comma 737, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) ha introdotto all’interno del nostro ordinamento giuridico nazionale un credito d’imposta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
Le suddette spese, in particolare, dovranno essere sostenute dalle persone fisiche per fruire di attività fisica adattata di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021.
Successivamente, le regole che riguardano il credito d’imposta per l’attività fisica adattata (Afa) sono state delineate attraverso la pubblicazione di un apposito provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, che è stato firmato dal Direttore Ernesto Maria Ruffini e che detta le istruzioni e approva il modello per richiedere l’agevolazione.
Ecco, dunque, tutto quello che c’è da sapere su questo bonus: che cos’è, a chi spetta, a quanto ammonta, quali attività comprende, quando e come richiederlo.
Bonus Attività Fisica Adattata: che cos’è, a chi spetta, a quanto ammonta e quali attività comprende
La Legge di Bilancio 2022 ha previsto un credito d’imposta per le spese documentate sostenute nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2022 e il 31 dicembre 2022 per lo svolgimento di attività fisica adattata (Afa).
La definizione di quest’ultima, in particolare, è contenuta all’interno dell’art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021. Nello specifico si tratta di:
“Programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l’integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione”.
Il bonus attività fisica adattata è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 1,5 milioni di euro per quanto riguarda l’anno 2022 e deve essere richiesto, però, il prossimo anno, entro le scadenza che andremo a vedere nel prossimo paragrafo.
Bonus Attività Fisica Adattata: quando e come richiederlo
La domanda per ottenere il bonus attività fisica adattata deve essere inviata dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario, attraverso l’apposito servizio web che viene messo a disposizione all’interno dell’area riservata presente sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.
In seguito alla presentazione dell’istanza, sarà rilasciata al richiedente una ricevuta, con la quale si attesa la presa in carico della stessa oppure lo scarto con le relative motivazioni dopo il controllo effettuato dall’AdE.
Il bonus può essere utilizzato nella dichiarazione dei rediti relativa al periodo d’imposta 2022, in diminuzione delle imposte dovute e l’eventuale ammontare non utilizzato potrà essere fruito negli anni successivi.
Come si compila il modello per la richiesta del credito d’imposta
Il modello per inviare la domanda all’Agenzia delle Entrate per beneficiare del bonus attività fisica adattata si trova direttamente sul sito dell’Ade. Ecco come vanno compilati i campi presenti al suo interno:
- nel riquadro “Beneficiario” va indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito;
- nel riquadro “Rappresentante firmatario dell’istanza” va indicato il codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale di minore/interdetto;
- nel riquadro “Credito d’imposta” va indicato l’importo delle spese documentate, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per fruire di attività fisica adattata;
- nel riquadro “Rinuncia” bisogna spuntare la relativa casella qualora il richiedente voglia rinunciare al credito comunicato (vanno compilati solo i riquadri “Beneficiario” e “Rappresentante firmatario dell’istanza”);
- nel riquadro “Sottoscrizione” il beneficiario o il rappresentante firmatario dell’istanza devono apporre la firma e riportare nell’apposito campo la data di sottoscrizione;
- nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica” il soggetto incaricato della trasmissione dell’istanza deve indicare il codice fiscale, la data dell’impegno alla presentazione telematica e la firma.