Assegno sociale: chiarimenti INPS su requisiti di accesso
Assegno sociale: con la pubblicazione della circolare n. 131 del 12 dicembre 2022 l’INPS ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda i requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale.
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidità Civile, fa riferimento a quanto viene disposto all’interno dell’art. 20, comma 10, del decreto legge n. 112 del 2008, il quale ha introdotto all’interno del nostro ordinamento giuridico nazionale il requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni per accedere all’indennità.
Assegno sociale: ecco quali sono i requisiti per il suo riconoscimento
L’art. 3, comma 6, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995 riconce il diritto all’assegno sociale ai cittadini italiani che:
- abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età (67 anni dal 1° gennaio 2019);
- risiedano effettivamente e abitualmente in Italia;
- possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge.
L’INPS specifica che hanno diritto di percepire l’indennità anche i seguenti cittadini, oltre a quelli italiani:
- i cittadini dell’Unione Europea e i cittadini extracomunitari loro familiari;
- i cittadini della Repubblica di San Marino;
- i cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti;
- i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;
- i cittadini svizzeri e dello Spazio Economico Europeo.
Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2019, viene richiesto un’ulteriore requisito ai beneficiari, ovvero quello del soggiorno legale e continuativo nel territorio nazionale per almeno dieci anni.
Verifica del requisito del soggiorno continuativo di dieci anni nel territorio dello Stato ai fini della concessione dell’indennità
L’art. 20, comma 10, del decreto legge n. 112 del 2008 introduce, come abbiamo visto nel precedente paragrafo, un ulteriore requisito a quelli che erano precedentemente richiesti dalla normativa nazionale.
Ma, oltre a richiedere che sussista un soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni nel territorio nazionale, il decreto non specifica alcun criterio su:
- le modalità di verifica della continuità del soggiorno;
- le ipotesi in cui la stessa debba considerarsi interrotta a seguito di permanenza all’estero del soggetto interessato.
A tal proposito, dunque, intervengono le disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 9, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.
Quest’ultimo, in particolare, stabilisce che:
“Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 [5 anni] e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”.
Nello specifico, la continuità del soggiorno del richiedente l’assegno sociale si intende interrotta nelle seguenti ipotesi:
- quando l’assenza dal territorio italiano è pari o superiore a sei mesi continuativi, calcolati all’interno del singolo quinquennio (il computo del periodo di soggiorno in Italia si interrompe con l’ultimo giorno di presenza nel nostro Paese e il nuovo computo del periodo di soggiorno decorrerà dal primo giorno di presenza sul territorio nazionale, successivo a tale interruzione);
- quando le assenza sono complessivamente superiori a dieci mesi nell’arco di cinque anni (l’interruzione della continuità del soggiorno coincide con il primo giorno successivo al decimo mese di assenza nel quinquennio e il computo dei dieci anni di soggiorno continuativo ripartirà nuovamente dalla prima data utile di presenza in Italia, successiva all’interruzione).
Non interrompono la continuità del periodo, invece, anche se superiori a sei mesi continuativi o a dieci mesi complessivi nell’arco di ciascun quinquennio, le seguenti assenze:
- per necessità di adempiere agli obblighi militari;
- per gravi e documentati motivi di salute;
- per altri motivi rilevanti (gravidanza, maternità, formazione professionale o lavoro all’estero).