Fondo di garanzia INPS: ecco tutto ciò che riguarda questo Fondo per il TFR (Trattamento di Fine rapporto) e per i crediti di lavoro.

Fondo di garanzia INPS: che cos’è

Il Fondo di garanzia INPS, meglio denominato come “Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro”, è stato introdotto all’interno del nostro ordinamento giuridico nazionale attraverso la pubblicazione dell’art. 2, della legge n. 297 del 29 maggio 1982.

Questo Fondo, in particolare, è destinato al pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro insolvente e, successivamente, è stato destinato anche per le retribuzioni maturate negli ultimi 3 mesi del rapporto.

Il Fondo di garanzia INPS viene finanziato dai contributi a carico di:

  • datori di lavoro, in misura pari allo 0,20% della retribuzioni imponibile;
  • dirigenti delle aziende industriali, in misura pari allo 0,40% della retribuzione imponibile.

Fondo di garanzia INPS: a chi spetta

Il Fondo di garanzia INPS è destinato a tutti i lavoratori dipendenti, i cui datori di lavoro sono tenuti al versamento dei contributi previsti dalla legge, che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato.

I relativi benefici economici spettano anche a:

  • i soci di cooperative di lavoro, anche per periodi anteriori, purché risultano essere in regola con il versamento dei contributivi previsti;
  • gli eredi (coniuge e figli e, se viventi a carico, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo);
  • i cessionari a titolo oneroso del TFR.

Sono esclusi, invece, dai benefici che derivano dall’intervento del Fondo le seguenti categorie:

  • i lavoratori iscritti al Fondo Esattoriali ( TFR pagato da INPS – Fondo Esattoriali) e al Fondo Dazieri ( TFR pagato da CONSAP SpA);
  • i lavoratori dipendenti da aziende agricole, limitatamente a impiegati e dirigenti, il cui TFR è accantonato all’ENPAIA e agli operai a tempo determinato;
  • i lavoratori dipendenti da amministrazioni dello Stato e parastato, regioni, province e comuni.

Fondo di garanzia INPS: come funziona e requisiti

Il Fondo di garanzia INPS interviene con modalità diverse a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali.

In particolare, per quanto riguarda il datore di lavoro soggetto alle procedure concorsuali, ecco quali sono i requisiti per l’intervento del Fondo:

  • la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
  • l’accertamento dello stato d’insolvenza e l’apertura di una procedura concorsuale di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria;
  • l’accertamento dell’esistenza del credito a titolo di TFR e/o delle ultime tre mensilità.

Per quanto riguarda il datore di lavoro non soggetto alle procedure concorsuali, invece, ecco quali sono i requisiti necessari per l’intervento del Fondo di garanzia INPS:

  • la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
  • l’inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali;
  • l’esistenza del credito per TFR rimasto insoluto;
  • l’insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esecuzione forzata.

Quando e come fare domanda

La domanda per l’intervento del Fondo di garanzia INPS deve essere presentata, esclusivamente in modalità telematica, attraverso una di queste tre differenti modalità:

“Le domande dei cessionari del TFR devono essere presentate unicamente mediante il servizio a essi dedicato: Fondo di garanzia – domanda (società finanziarie, banche e altri cessionari del credito)“.

La domanda deve essere presentata entro delle tempistiche diverse a seconda del procedimento a cui è sottoposto il datore di lavoro. In particolare:

  • quando il datore di lavoro è stato assoggettato a fallimento o amministrazione straordinaria, la domanda può essere presentata a partire dal 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione con la quale il curatore informa che lo stato passivo è stato reso esecutivo;
  • qualora il datore di lavoro sia stato assoggettato a liquidazione coatta amministrativa, la domanda può essere presentata dopo 30 giorni dal deposito dello stato passivo;
  • in caso di esecuzione individuale, la domanda può essere presentata dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo.