Terremoto Italia centrale: il governo Meloni ha inserito all’interno della Legge di Bilancio 2023 la riapertura dei termini per la stabilizzazione del personale degli enti locali impegnato nelle operazioni di ricostruzione a seguito dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016.
Terremoto Italia centrale: ecco tutte le misure che sono previste all’interno della Legge di Bilancio 2023
L’art. 134, comma 21, della Legge di Bilancio 2023, intitolato “Sisma Italia Centrale 2016”, reca una serie di disposizioni, per lo più di proroga di una serie di termini in scadenza al 31 dicembre 2022.
In particolare, le misure in questione sono relative (quasi esclusivamente) ai territori colpiti dagli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016.
Nello specifico, dunque, sono previste:
- la proroga fino al 31 dicembre 2023 dello stato di emergenza e della gestione straordinaria;
- disposizioni in materia di personale;
- disposizioni per la Struttura di missione antimafia per la ricostruzione;
- un finanziamento per garantire lo sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario straordinario per la ricostruzione;
- disposizioni per la sospensione delle rate dei mutui e norme di natura fiscale;
- disposizioni per lo smaltimento dei rifiuti urbani;
- lo stoccaggio e il recupero delle macerie e dei rifiuti da costruzione e demolizione;
- agevolazioni per le utenze;
- esclusione, anche per il 2023, di immobili distrutti o inagibili a fini ISEE.
Stabilizzazione del personale dei Comuni impegnato nelle operazioni di ricostruzione: tutte le disposizioni nel dettaglio
La riapertura dei termini per la stabilizzazione del personale degli enti locali impegnato nelle operazioni di ricostruzione in seguito ai terremoti del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016 di cui abbiamo parlato in precedenza prevede la ripartizione delle risorse stanziate:
“Tra gli enti che, entro trenta giorni dalla data di riapertura del termine, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni”.
L’art. 21, in particolare, va a modificare le disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 57, comma 3, del decreto legge n. 104 del 2020, il quale stabilisce che le regioni, gli enti locali e gli Enti parco nazionali possano assumere a tempo indeterminato il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso:
- gli Uffici speciali per la ricostruzione;
- gli enti locali dei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016.
La bozza della Legge di Bilancio 2023 consente, invece, alle amministrazioni:
- fino al 31 dicembre 2023, l’assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale in servizio dopo il 28 agosto 2015 presso la medesima amministrazione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitano funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati, reclutato con contratto a tempo determinato con procedure concorsuali, che abbia maturato, al 31 dicembre 2022, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;
- fino al 31 dicembre 2024, lo svolgimento di procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, al personale non dirigenziale titolare, dopo il 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile, con almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso.
La normativa, in merito alla stabilizzazione del personale impegnato nella ricostruzione, consente la riserva di una quota fino al 50% dei posti disponibili nell’ambito dei concorsi pubblici banditi dagli enti interessati dagli eventi sismici a favore del personale con contratto a tempo determinato che abbia lavorato presso le medesime amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni alla data del 31 dicembre 2024.