Pensione lavoratori precoci 2023: il governo Meloni ha inserito all’interno della bozza della Legge di Bilancio la riduzione dell’autorizzazione di spesa per il pensionamento anticipato dei lavoratori precoci di:
- 80 milioni di euro per il 2023;
- 90 milioni di euro per il 2024;
- 120 milioni di euro a decorrere dal 2025.
Ecco tutte le novità e tutto ciò che riguarda la pensione lavoratori precoci 2023.
Pensione lavoratori precoci 2023: le novità in arrivo per quanto riguarda il prossimo anno
L’art. 153, comma 12, della Legge di Bilancio 2023, che riguarda il “Trattamento pensionistico per i cosiddetti lavoratori precoci”, riduce il limite di spesa entro il quale, per questi ultimi, il diritto alla pensione anticipata è riconosciuto con un requisito contributivo ridotto.
Tale riduzione è stata disposta in seguito agli esiti del monitoraggio finanziario e non compromette in alcun modo il riconoscimento dei benefici pensionistici in oggetto.
In particolare, il requisito contributivo ridotto è pari attualmente a 41 anni di contribuzione e viene riconosciuto ai soggetti che:
- abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del 19° anno di età;
- siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria da una data precedente il 1° gennaio 1996;
- rientrino in una delle fattispecie individuate dall’art. 1, comma 199, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, e successive modificazioni.
La pensione lavoratori precoci 2023 decorre, previa presentazione della domanda da parte dei soggetti che dispongono dei requisiti richiesti, dal quarto mese successivo a quello di maturazione del requisito contributivo.
Se dai controlli sulle domande emergono degli scostamenti rispetto al limite di spesa, la decorrenza dei trattamenti è differita e si dà priorità alla data di maturazione del requisito per il trattamento in oggetto e, successivamente, alla data di presentazione della domanda.
Pensione lavoratori precoci 2023: che cos’è e come funziona
La pensione lavoratori precoci 2023 è una prestazione economica che viene erogata ai lavoratori che:
- possono far valere 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età;
- si trovano in determinate condizioni indicate dalla legge;
- perfezionano, entro il 31 dicembre 2026, 41 anni di contribuzione.
La decorrenza del trattamento pensionistico avverrà:
- dopo 3 mesi dalla maturazione dei requisiti, se questi ultimi sono stati perfezionati dal 1° gennaio 2019;
- dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa cd. finestra, se i requisiti sono stati perfezionati dal 1° gennaio 2019, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge n. 228 del 2012.
Pensione lavoratori precoci 2023: a chi spetta e requisiti
I lavoratori che possiedono i requisii che abbiamo elencato durante il corso del precedente paragrafo potranno beneficiare della pensione lavoratori precoci 2023 qualora si trovino in una delle seguenti condizioni:
- stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, e conclusione integrale della prestazione per la disoccupazione da almeno tre mesi;
- invalidità superiore o uguale al 74% accertata dalle competenti commissioni mediche per il riconoscimento dell’invalidità civile;
- assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, oppure un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- hanno svolto attività particolarmente faticose e pesanti (attività usurante, addetti alla linea catena, lavoratori notturni, conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti al trasporto collettivo);
- sono ricompresi tra le categorie di lavoratori dipendenti di seguito elencate e hanno svolto l’attività lavorativa cd. gravosa per almeno sette anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, oppure per almeno sei anni negli ultimi sette anni di attività lavorativa:
- operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
- conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- conciatori di pelli e di pellicce;
- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- conduttori di mezzi pesanti e camion;
- personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido;
- facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
- operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;
- pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
- lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature;
- marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.