Fondo sociale per occupazione e formazione: la bozza della Legge di Bilancio 2023 prevede il rifinanziamento per 250 milioni di euro annui dal prossimo anno del Fondo sociale per l’occupazione e per l’erogazione dei trattamenti di sostegno al reddito previsti dalle disposizioni vigenti.

Le risorse stanziate per il suddetto Fondo saranno destinate alle seguenti categorie di lavoratori:

  • i lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa;
  • i dipendenti dei call center;
  • i lavoratori del gruppo Ilva;
  • i dipendenti delle imprese che cessano l’attività produttiva;
  • i lavoratori del settore ittico in caso di fermo pesca.

Fondo sociale per occupazione e formazione: ecco tutte le misure per cui sono stanziate le risorse a disposizione

L’art. 61 della bozza della Legge di Bilancio 2023, che riguarda il “Rifinanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione e relativi utilizzi”, dispone la proroga di alcune misure, ponendo i relativi oneri a carico del suddetto Fondo.

Quest’ultimo, in particolare, è stata incrementato di 250 milioni di euro annui a partire dal prossimo anno. Ecco quali sono le misure che vengono finanziate dal Fondo sociale per occupazione e formazione:

  • lo stanziamento di ulteriori risorse per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa;
  • l’indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio;
  • le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center;
  • la proroga dell’integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva;
  • la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che cessano l’attività produttiva.

Per quanto riguarda la proroga CIGS e la mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa, la Legge di Bilancio 2023 rifinanzia dal prossimo anno altri 70 milioni di euro sul Fondo sociale occupazione e formazione.

L’art. 44, comma 11 bis del decreto legislativo n. 148 del 2015 autorizza un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, previo accordo stipulato in sede governativa, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa che, a tal fine, debbono:

  • presentare un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori;
  • dichiarare contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni del citato decreto, né secondo le disposizioni attuative dello stesso.

Per quanto riguarda l’indennità per i lavoratori del settore della pesca, invece, la Legge di Bilancio 2023 rifinanzia dal prossimo anno altri 30 milioni di euro sul Fondo sociale occupazione e formazione.

La suddetta indennità è pari a 30 euro giornalieri ed è riconosciuta ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca.

Per quanto riguarda il sostegno al reddito per i lavoratori dei call center, la Legge di Bilancio 2023 rifinanzia dal prossimo anno altri 10 milioni di euro sul Fondo sociale occupazione e formazione.

L’integrazione delle misure di sostegno al reddito per i dipendenti ex ILVA, invece, prorogata anch’essa nel 2023 è stata rifinanziato con altri 19 milioni di euro.

Infine, la proroga CIGS per cessazione di attività è stata prorogata nel limite di spesa di 50 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

In particolare, l’autorizzazione è concessa:

  • qualora sussista una delle seguenti ipotesi:
    • risultino concrete prospettive di cessione dell’attività, con conseguente riassorbimento occupazionale;
    • sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo;
    • siano svolti specifici percorsi di politica attiva del lavoro, posti in essere dalla regione interessata e relativi ai lavoratori dell’azienda in oggetto;
  • per un periodo massimo complessivo di dodici mesi;
  • anche in deroga ai limiti di durata massima per la cassa integrazione ordinaria e straordinaria;
  • subordinatamente alla conclusione di un accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.