Lavoro occasionale 2023: la bozza della Legge di Bilancio che è stata stilata dal governo Meloni porta numerose modifiche per quanto riguarda le prestazioni occasionali.

L’art. 64 della bozza della Legge di Bilancio 2023, in particolare, che riguarda le “Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali”, è volto ad estendere la possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale, andando ad aumentare il limite massimo dei compensi a 10.000 euro l’anno, anziché 5.000 euro come era fino ad ora.

Questo limite riguarda l’importo massimo dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore. Inoltre, è ammesso il ricordo anche da parte degli utilizzatori con un numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato fino a 10, anziché 5.

Infine, è prevista anche la rimozione del divieto di ricorrere al contratto di lavoro occasionale per prestazioni rese da soggetti iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, comprese quelle di determinate categorie di lavoratori che vedremo in seguito e delle attività agricole di carattere stagionale, per un periodo non superiore a 45 giorni l’anno.

Andiamo, dunque, a vedere insieme tutte le novità in merito, analizzandole nel dettaglio.

Lavoro occasionale 2023: cosa cambia? Ecco tutte le novità introdotte dalla bozza della Legge di Bilancio nel dettaglio

L’art 64 della bozza della Legge di Bilancio 2023 va a modificare le disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 54 bis del decreto legge n. 50 del 2017, estendendo la possibilità di acquisire prestazioni occasionali.

In particolare, ecco quali sono tutte le novità nel dettaglio riguardo le modifiche introdotte al lavoro occasionale 2023:

  • il comma 1, lettera a), del suddetto articolo, aumenta da 5.000 a 10.000 euro nel corso di un anno civile il limite massimo di compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori (resta invariato a 5.000 euro, invece, il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile);
  • il comma 1, lettera d), rimuove il divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze un determinato numero di lavoratori subordinati a tempo indeterminato (attualmente il divieto interessa gli utilizzatori con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato e la norma in questione intende elevare la sogli a 10 e applicarla anche a tutte le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo);
  • il comma 1, lettera b), ammette il ricorso a prestazioni occasionali anche per lo svolgimento di attività lavorative di natura occasionale svolte nel’’ambito delle attività agricole di carattere stagionale per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell’anno solare (in tal caso, per ogni giornata lavorativa va corrisposto al lavoratore un compenso pattuito per la prestazione in misura pari almeno a quella minima fissata per la remunerazione di tre ore lavorative prevista per il settore agricoltura);
  • Il comma 1, lettera d)rimuove il divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte delle imprese del settore agricolo, a meno che non siano:
    – titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
    – giovani con meno di 25 anni iscritti a un corso di studi;
    – disoccupati;
    – percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
  • il comma 1, lettera c), rimuove l’obbligo del prestatore, per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, ad autocertificare, nella piattaforma informatica INPS, di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

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