Bonus energia imprese: con la pubblicazione del provvedimento del 6 dicembre 2022 (Prot. n. 2022/450517), l’Agenzia delle Entrate ha comunicato il rilascio di un nuovo modello aggiornato e le scadenze per quanto riguarda la cessione dei crediti del 4° trimestre 2022.
In particolare, il suddetto provvedimento dell’Agenzia delle Entrate fa riferimento e ha come oggetto l’estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.
Bonus energia imprese: estensione delle disposizioni su cessione e tracciabilità ad altri crediti d’imposta
Il presente provvedimento che è stato pubblicato dall’Agenzia delle Entrate estende l’applicazione delle disposizioni che sono state comunicate con il provvedimento dell’AdE prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 anche ai seguenti crediti d’imposta:
- credito d’imposta a favore delle imprese energivore, in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo ottobre/novembre 2022, di cui all’art. 1, comma 1, del decreto legge n. 144 del 23 settembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175 del 17 novembre 2022;
- credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel periodo ottobre/novembre 2022, di cui all’art. 1, comma 2, del citato decreto legge n. 144 del 2022;
- credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel periodo ottobre/novembre 2022, di cui all’art. 1, comma 3, del citato decreto legge n. 144 del 2022;
- credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel periodo ottobre/novembre 2022, di cui all’art. 1, comma 4, del citato decreto legge n. 144 del 2022;
- credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca e attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre del 2022, di cui all’art. 2 del citato decreto legge n. 144 del 2022.
Bonus energia imprese: comunicazione della cessione dei crediti d’imposta
La cessione deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate dal 6 dicembre 2022 al:
- 21 giugno 2023, per quanto riguarda i primi quattro crediti d’imposta elencati durante il corso del precedente paragrafo;
- 22 marzo 2023, per quanto riguarda il quinto credito d’imposta tra quelli che vi abbiamo elencato durante il corso del precedente paragrafo.
Bonus energia imprese: modalità di utilizzo dei crediti d’imposta ceduti
Coloro che li hanno ceduti utilizzano i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, entro il termine del:
- 30 giugno 2023, per quanto riguarda i primi quattro crediti d’imposta elencati in precedenza;
- 31 marzo 2023, per quanto riguarda il quinto credito d’imposta tra quelli elencati in precedenza.
In merito alla modalità di utilizzo dei crediti d’imposta ceduti, sono stati istituiti degli appositi codici tributo, che potrai consultare insieme alle istruzioni per la compilazione del modello F24 direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Approvazione del nuovo modello di comunicazione della cessione e delle relative istruzioni e specifiche tecniche
Sempre per quanto riguarda la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della cessione dei crediti d’imposta, il presente provvedimento comunica l’approvazione di nuove versioni del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”.
Inoltre, quest’ultimo fornisce anche le istruzioni per la compilazione e le relative specifiche tecniche, le quali potranno essere consultate negli allegati del provvedimento dell’AdE.
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