Assegno sociale 2023 importo. L’assegno sociale 2023 è una pensione sociale Inps, rivolta ai cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, con basso reddito, che hanno una età non inferiore a 67 anni e non percepiscono pensione da contributi.

Assegno sociale 2023 importo

Dal 1 gennaio 2023 aumenta anche l’importo dell’assegno sociale. Passa da 460,28 a 502,46 euro al mese per tredici mensilità. A differenza della pensione minima, questa prestazione è erogata indipendentemente dai contributi versati. Si tratta a tutti gli effetti di una misura assistenziale.

Requisiti

  • cittadinanza italiana,
  • oppure cittadinanza comunitaria, ossia cittadino di uno dei 28 Stati dell’Unione Europea, iscritti presso l’anagrafe di un Comune italiano;
  • gli stranieri extracomunitari, devono essere titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, asilo politico o in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo UE (ex carta di soggiorno).
  • i richiedenti dell’assegno sociale 2023, devono essere in possesso di 10 anni di residenza, certificati dal Comune di residenza
  • 67 anni di età compiuti;
  • residenza effettiva e continuativa in Italia, minima di 10 anni;
  • non superare 6529,67 (da confermare) euro annuali di reddito personale ed 13.059,33 (da confermare) euro annuali di reddito complessivo con il coniuge.

In particolare, il diritto alla prestazione è accertato sulla base della situazione reddituale del richiedente, facendo riferimento al reddito personale per i cittadini non coniugati e al cumulo del reddito con il coniuge nel caso in cui il richiedente sia legalmente sposato. Vengono considerati ai fini del computo del reddito:

  •  redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
     
  • i redditi esenti da imposta;
     
  • i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (ad esempio, vincite derivanti dalla sorte da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
     
  • i redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni, ecc.;
     
  • i redditi di terreni e fabbricati;
     
  • le pensioni di guerra;
     
  • le rendite vitalizie erogate dall’INAIL;
     
  • le pensioni dirette erogate da stati esteri;
     
  • le pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi;
     
  • gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.