Bonus facciate 2023: ecco tutte le novità in arrivo per quanto riguarda questa agevolazione a partire dal prossimo anno e tutto ciò che concerne l’incentivo finalizzato al recupero o restauro della facciata esterna del proprio edificio.

Bonus facciate proroga 2023: le novità in arrivo per quanto riguarda il prossimo anno

Allo stato attuale il governo Meloni non ha inserito all’interno della bozza della Legge di Bilancio 2023 nessuna proroga per quanto riguarda il bonus facciate.

Perciò, dal prossimo anno non si potrà più beneficiare della detrazione del 60% per gli interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici, ma si tornerà ad usufruire di quelle che sono previste da altre misure.

In particolare, si potrà continuare a beneficiare del bonus facciate fino al 31 dicembre 2022, mentre dal prossimo anno bisognerà richiedere:

  • le agevolazioni per le ristrutturazioni;
  • le agevolazioni per i lavori di pulitura, ritinteggiata e manutenzione;
  • l’ecobonus.

Bonus facciate 2023: che cos’è e come funziona

Il bonus facciate è un’agevolazione che consiste in una detrazione dall’imposta lorda (IRPEF o IRES) pari al 90%, e successivamente diminuita al 60% per le spese sostenute nel 2022.

Questo incentivo deve essere ripartito in 10 quote annuali costanti e viene concesso quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali, ubicati in determinate zone.

A differenza di altre agevolazioni per interventi realizzati sugli immobili, per il bonus facciate non sono previsti dei limiti massimi né di spesa né per quanto riguarda la detrazione.

Bonus facciate 2023 cosa comprende: ecco quali sono i lavori ammessi al beneficio

I suddetti edifici devono trovarsi necessariamente nelle zone A e B, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali, e sono inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

In particolare, sono ammessi al beneficio i seguenti interventi:

  • di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • su balconi ornamenti e fregi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
  • sulle strutture opache verticali della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

A chi spetta e requisiti

Possono usufruire della detrazione prevista dal bonus facciate tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, i quali sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni);
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • le società semplici;
  • le associazioni tra professionisti;
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

Sono esclusi dalla detrazione e possono optare solo per la cessione del credito o per il contributo sotto forma di sconto, invece, i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva e quelli che non potrebbero usufruirne in quanto l’imposta lorda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta.

I soggetti di sopra elencati devono:

  • possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Inoltre, possono beneficiare del bonus facciate, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi, anche:

  • i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile;
  • i conviventi di fatto, a condizione che la convivenza sussista alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione (se antecedente all’avvio dei lavori) e che le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.