L’UE ha emanato uno stop all’importazione in tutti gli Stati membri di prodotti che contribuiscano alla deforestazione.

Lo scopo di questo accordo fra i Paesi dell’Unione Europea è arginare il fenomeno della deforestazione ed il degrado boschivo causati dal consumo incontrollato. La proposta dunque ha l’obiettivo di ridurre al minimo l’utilizzo di beni destinati non solo al consumo alimentare che siano prodotti con procedure associate allo sfruttamento intensivo delle foreste.

I Paesi dell’Unione Europea, nel loro complesso, sono consumatori di grandi quantità di materie prime provenienti proprio da catene di produzione riconducibili a queste modalità di approvvigionamento. Finora inoltre non esisteva alcuna norma che disciplinasse il depauperamento boschivo.

Nello specifico i prodotti interessati da questo accordo saranno l’olio di palma, il legno e la carta, per la cui produzione bisogna abbattere gli alberi, la gomma naturale estratta dalle piante, la pelle e la carne di origine bovina, il carbone.

Sarà perciò vietata l’importazione in Paesi Ue di questi prodotti se provenienti da terreni disboscati dopo il 31 Dicembre 2020.

L’accordo deve ora tornare al Consiglio ed al Parlamento per l’approvazione finale, prima di entrare ufficialmente in vigore.

UE stop all’importazione di prodotti da deforestazione: gli obblighi del regolamento

Il regolamento europeo contro il disboscamento impone alcuni obblighi di diligenza per la commercializzazione all’interno dei Paesi membri di tali prodotti, ammettendo solo quelli che non sfruttano la deforestazione e che seguano completamente le norme del Paese di origine.

Le aziende dovranno quindi tenere conto della tracciabilità dei prodotti importati e conservare le coordinate geografiche del terreno da cui sono prelevate. Ciò è finalizzato a migliorare e velocizzare i controlli da parte delle autorità.

La Commissione europea poi attuerà un sistema di benchmarking che confronti il comportamento delle aziende dei vari Paesi e che possa facilmente attribuire un rischio basso, standard o alto alla produzione di materie prime. Ciò consentirà rapidamente di individuare i prodotti non conformi. 

Le aziende avranno direttive differenti in base al livello di rischio del Paese o della regione di produzione, con obblighi di diligenza semplificati per i prodotti provenienti da aree a basso rischio e controlli rafforzati per le aree ad alto rischio.

Ogni violazione al regolamento con l’immissione sul mercato di prodotti o materie prime non conformi con il regolamento sarà attribuita all’azienda distributrice e di conseguenza sanzionata.

È disposto inoltre l’obbligo per le imprese di presentare una dichiarazione che informi l’organo europeo di aver esercitato pienamente l’obbligo di diligenza, confermando la rispondenza dei prodotti alle norme. In questo documento dovrà pertanto essere inserito il riferimento geografico dell’azienda agricola o della piantagione in cui sono state coltivate le materie prime.

In alcun modo sarà permessa una deroga all’immissione di prodotti derivanti dal disboscamento di aree avvenuto dopo il 31 dicembre 2020, anche se questi rispettino qualunque norma del Paese di produzione.

Problemi per le piccole medie imprese?

Il regolamento si pone anche l’obiettivo di creare parità di condizione per le imprese. Come risultato infatti le aziende che realizzano una produzione più sostenibile otterranno quote nel mercato dell’UE e aumenteranno la loro competitività rispetto ai produttori legati al fenomeno del disboscamento.

L’Unione Europea è inoltre convinta che queste direttive non graveranno economicamente sulle imprese, che in alcuni casi saranno costrette a spostare le catene di approvvigionamento per rispettare l’obbligo di diligenza. In special modo tale rischio potrebbe concretizzarsi per le piccole medie imprese, ma ciò verrebbe escluso dalla possibilità di beneficiare dei costi più contenuti della dovuta diligenza semplificata, optando per prodotti provenienti da catene di approvvigionamento a basso rischio.

Dall’analisi europea, la causa principale dei costi relativi agli obblighi di dovuta diligenza è infatti descritta dalla complessità delle catene di approvvigionamento e dai rischi associati al paese di provenienza e non dalle dimensioni delle imprese.

All’interno del regolamento implicitamente si salvaguarderanno i diritti dei lavoratori locali oltre alla conservazione dell’ambiente. Infatti per rientrare nella definizione di “deforestazione zero” le aziende importatrici dovranno valutare anche le condizioni di lavoro nel paese di origine per garantire la conformità dei prodotti al regolamento. Ciò indirettamente dovrebbe contribuire a proteggere i diritti delle comunità locali vulnerabili.