Bonus prima casa under 36 2023: ecco tutte le novità in arrivo per quanto riguarda questa agevolazione a partire dal prossimo anno e tutto ciò che concerne l’incentivo ad acquistare la propria abitazione principale.
Bonus prima casa under 36 proroga 2023: le novità in arrivo per quanto riguarda il prossimo anno
In seguito ad un iniziale tentennamento, sembra che arriverà il rinnovo del bonus prima casa under 36 nel 2023 e che quest’ultimo sarà inserito all’interno della prossima Legge di Bilancio.
La misura, infatti, è stata inserita all’interno dell’iter parlamentare della Manovra 2023, che è stata approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 21 novembre 2022.
Il giorno successivo, 22 novembre 2022, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha spiegato con una conferenza stampa l’importanza di questo beneficio dedicato ai giovani di età inferiore a 36 anni. Ecco quali sono state le sue parole:
“Vengono confermate le misure per l’agevolazione sull’acquisto della prima casa per le giovani coppie, che sono due, una è relativa all’imposta di registro e l’altra è la garanzia che lo Stato copre fino all’80 per cento sui mutui per la prima casa per le giovani coppie”.
Bonus prima casa under 36 2023: che cos’è e vantaggi
Il bonus prima casa under 36 2023 è un’agevolazione fiscale che è stata introdotta da decreto Sostegni bis con l’intento di favorire l’autonomia abitativa dei giovani di età inferiore a 36 anni e di incentivarli ad acquistare la propria abitazione principale.
Le agevolazioni previste si applicano agli atti di compravendita che vengono stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022.
La Legge di Bilancio 2022, infatti, ha prorogato di altri 6 mesi la scadenza che era stata fissata al 30 giugno 2022. E, per quanto riguarda il 2023, questo termine dovrebbe slittare ulteriormente, grazie alla previsione di questo bonus all’interno della prossima Legge di Bilancio.
Questa misura prevede dei benefici per quanto riguarda:
- le compravendite non soggette a Iva, per cui si ha l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale;
- gli acquisti soggetti a Iva, per cui si ha, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, anche il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta al venditore.
In particolare, il suddetto credito d’imposta può essere utilizzato in una delle seguenti modalità:
- può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato;
- può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928”;
- esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.
Bonus prima casa under 36 2023: a chi spetta e requisiti
Il bonus prima casa under 36 2023 spetta ai giovani che:
- non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato;
- hanno un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro annui.
Oltre a quelli appena elencati, ecco quali sono gli altri requisiti per poter accedere all’agevolazione. Nello specifico, l’acquirente deve:
- aver stabilito o stabilire la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune in cui si trova l’immobile;
- dichiarare, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
- dichiarare, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa” (in caso contrario, è necessario vendere l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto).
Quali sono gli immobili ammessi all’agevolazione
Tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano quelli classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali:
- A/2 (abitazioni di tipo civile);
- A/3 (abitazioni di tipo economico);
- A/4 (abitazioni di tipo popolare);
- A/5 (abitazione di tipo ultra popolare);
- A/6 (abitazione di tipo rurale);
- A/7 (abitazioni in villini);
- A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
I benefici si estendono anche per l’acquisto delle pertinenze dell’immobile principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte).