Cessione del quinto della pensione: con la pubblicazione del messaggio n. 4357 del 1° dicembre 2022 l’INPS ha comunicato il rilascio di una nuova convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione.

In particolare, il suddetto messaggio INPS, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione Interna, dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento a quanto viene disposto dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 226 del 9 novembre 2022, la quale va a disciplinare, oltre che la concessione di finanziamenti ai pensionati INPS, anche il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto”.

La nuova convenzione INPS per i finanziamenti mediante la cessione del quinto della pensione e il nuovo regolamento

La nuova convenzione INPS che disciplina la concessione di finanziamenti a pensionati da estinguersi dietro la cessione del quinto della pensione entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2023 e sarà valida fino al 31 dicembre 2025.

Tutte le Banche e gli Intermediari finanziari che sono interessati al convenzionamento, a partire dal mese in corso, potranno formalizzare la relativa istanza al fine della concessione di prodotti di finanziamento a pensionati INPS secondo i criteri e le modalità contemplati dallo stesso.

La nuova convenzione INPS ha subito alcune modifiche rispetto a quanto era previsto in precedenza. Nello specifico, le novità riguardano i seguenti temi:

  • tassi soglia convenzionali per classe di età del pensionato e classe di importo del finanziamento (art. 10);
  • trattenute sulla pensione (art. 11);
  • rinnovi di contratto (art. 13);
  • oneri (art. 14);
  • variazione beneficiari quote mensili e altre modifiche (art. 15);
  • responsabilità e adempimenti (art. 16);
  • disposizioni in materia di protezione dei dati personali (art. 18);
  • oneri fiscali (art. 25).

La principale novità che, però, risulta essere stata introdotta nella nuova convenzione riguarda la scrittura di un secondo comma relativo all’art. 2, rubricato “Oggetto della convenzione”, il quale prevede che:

“La disciplina della presente convenzione è applicabile, per gli istituti compatibili, anche alle traslazioni su pensioni di prestiti originariamente stipulati con cessione del quinto dello stipendio ai sensi del DPR 180/50 in subordine al rilascio delle procedure sottostanti ed all’integrazione dei relativi sistemi e a decorrere dalla messa a regime delle predette procedure.

L’operatività di tale disciplina è subordinata alla previa comunicazione al soggetto convenzionato, da parte dell’Istituto, a seguito del rilascio delle predette procedure”.

Alcune novità sono state introdotte anche per quanto riguarda il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto”, il quale è stato aggiornato nei seguenti punti:

  • ambito di applicazione (art. 1);
  • rinnovi di contratto (art. 10);
  • variazione beneficiari quote mensili e altre modifiche (art. 12);
  • rimborso oneri (art. 15);
  • disposizioni in materia di protezione dei dati personali (art. 16).

Come aderire alla nuova convenzione INPS

Per poter aderire alla nuova convenzione INPS le Banche e gli Intermediari finanziari che risultano essere in possesso dei requisiti che vengono richiesti dalla legge potranno presentare la propria istanza rivolgendosi alla Direzione centrale Organizzazione e Comunicazione interna – Area Relazioni e sinergie con i partner chiave e i soggetti istituzionali.

Per farlo potranno mandare una email al seguente indirizzo: [email protected].

L’Istituto di previdenza nazionale, inoltre, ricorda che il nuovo schema di convenzione ha validità a partire dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2025. Per questo motivo, infatti, gli effetti di quest’ultima dipenderanno dalla data in cui sarà presentata la domanda.

  • se l’istanza di convenzionamento viene formalizzata all’Istituto prima del 31 dicembre 2022 e, sempre entro la stessa data, l’iter di convenzionamento si conclude in maniera positiva tramite la sottoscrizione con modalità digitale della convenzione, allora l’efficacia della stessa decorrerà a partire dal 1° gennaio 2023;
  • se l’istanza di convenzionamento viene formalizzata all’Istituto a partire dal 1° gennaio 2023, allora la data di perfezionamento e di efficacia dell’accordo sarà quella in cui l’INPS viene a conoscenza, al termine della positiva conclusione dell’iter di convenzionamento, dell’avvenuta sottoscrizione della convenzione medesima.