Tabella aumento pensioni invalidità 2023. Il 1 gennaio 2023 scatta la perequazione annuale di tutti i trattamenti previdenziali e assistenziali dell’INPS, compresa la pensione di invalidità.

Tabella aumento pensioni invalidità 2023

Il 9 novembre il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che dispone, a partire dal 1 gennaio del 2023, l’adeguamento del 7,3% dei trattamenti pensionistici. L’importo della misura è stato calcolato sulla base dell’inflazione calcolata dall’Istat.

A gennaio l’importo mensile dovrebbe arrivare a 313 euro mensili circa. Per chi, invece, percepiva la pensione di invalidità totale maggiorata a 661 euro le cifre si fanno ben più interessanti perché l’importo mensile a gennaio passa a 710 euro mensili circa per 13 mensilità.

Chi rientra negli aumenti:

L’incremento perequativo disposto dal decreto legge n. 115/2022 all’art. 21 involge anche le prestazioni assistenziali, nonché alle prestazioni di invalidità civile e assegno sociale/pensione sociale. Le summenzionate prestazioni sono nel dettaglio:

– pensione di inabilità,

– assegno mensile di assistenza,

– assegno sociale sostitutivo,

– pensione non riversibile per sordi, 

– pensione non riversibile per ciechi, 

– indennità di accompagnamento, 

– indennità di comunicazione, 

– indennità accompagnamento cieco assoluto, 

– indennità speciale, 

– indennità di frequenza, 

– indennità di talassemia, 

– assegno sociale, 

– pensione sociale

Cos’è la pensione di inabilità

La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), e che si trovano in stato di bisogno economico.

Il beneficio è corrisposto agli invalidi totali di età compresa tra i 18 e i 67 anni che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge e sono residenti in forma stabile in Italia.

Requisiti

La pensione può essere richiesta da chi è in possesso dei seguenti requisiti:

  • riconoscimento dell’inabilità totale e permanente (100%);
  • reddito inferiore alla soglia stabilita ogni anno per legge (per il 2021: 16.982,49 euro);
  • età compresa tra i 18 e i 67 anni;
  • cittadinanza italiana
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

La pensione spetta anche se l’invalido è ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento.

La pensione di inabilità è compatibile con le prestazioni erogate a titolo di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, purché sia stata riconosciuta per una patologia o menomazione diversa.

È compatibile con pensioni dirette di invalidità erogate dall’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra pensione obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

È compatibile con l’attività lavorativa.