Se ti licenzi hai diritto alla disoccupazione? In linea generale chi si dimette non ha diritto alla disoccupazione, diverso è il caso se le dimissioni avvengono per giusta causa.
Solo se il lavoratore si dimette per giusta causa, avrà diritto all’ assegno di disoccupazione.
Qualsiasi altro motivo che porta alle dimissioni, non darà diritto ad alcun sussidio di disoccupazione.
Di seguito i casi in cui si possono presentare le dimissioni per giusta causa:
Per dimostrare che le dimissioni sono avvenute per giusta causa potrebbe essere necessaria una causa giudiziaria.
In questo caso, contestualmente alla domanda di Naspi, il lavoratore deve allegare una autocertificazione a norma di legge in cui dichiara la sua volontà di difendersi in giudizio nei confronti di un comportamento illecito del datore di lavoro, nonché altri documenti come ad esempio:
Deve inoltre impegnarsi a comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale. Qualora le dimissioni siano determinate da mancato pagamento della retribuzione, il lavoratore non dovrà più allegare alcuna dichiarazione da cui risulti la volontà di difendersi in giudizio.
Se l’esito della controversia non riconosce la giusta causa di dimissioni, l’Inps recupererà la Naspi eventualmente corrisposta; così come già avviene nel caso in cui il lavoratore, a seguito di licenziamento.
La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego ( NASpI ) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall’articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI – in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. La NASpI viene erogata su domanda dell’interessato.
La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione, compresi:
A partire dal 1° gennaio 2022 la prestazione spetta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240 del 1984.
Non possono accedere alla prestazione: