Scadenza IMU 2022: quando e come si paga la seconda rata? L’Imposta Municipale Unica ha due scadenze durante l’arco dell’anno: il 16 giugno e il 16 dicembre.
Andiamo a vedere insieme chi deve pagare il saldo IMU 2022, chi sono i soggetti esonerati e tutte le informazioni utili e le novità che riguardo questa particolare tipologia di imposta.
Scadenza IMU 2022: quando e come si paga il saldo
L’art. 1, comma 762 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha stabilito che l’IMU deve essere versata in due rate:
- la prima rata deve essere versata entro il 16 giugno ed è pari all’imposta dovuta per il primo trimestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente;
- la seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, invece, deve essere versata entro il 16 dicembre e viene ricalcolata in base alle aliquote e a quanto disposto dal regolamento che viene pubblicato ogni anno sul sito web istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il comma 765 del suddetto articolo, invece, disciplina le modalità di versamento dell’IMU, il quale potrà essere corrisposto dai contribuenti attraverso una delle seguenti modalità:
- modello F24;
- bollettino di conto corrente postale con esso compatibile;
- piattaforma pagoPA.
Scadenza IMU 2022: che cos’è e chi deve pagare la seconda rata
L’IMU, acronimo di Imposta Municipale Unica, è stata introdotta, a partire dall’anno 2012, sulla base dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011.
Inizialmente introdotta in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), l’IMU è stata assimilata all’interno dell’Imposta Unica Comunale (IUC) insieme al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e alla Tassa sui Rifiuti (TARI).
Ad oggi, invece, queste tasse sono state divise e prevedono delle discipline proprie.
In particolare, l’IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ad eccezione del Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
L’art. 1, comma 740 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 definisce come presupposto dell’IMU il possesso di:
- fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.
Il comma 743 del suddetto articolo, invece, dispone quali sono i soggetti che devono versare l’Imposta Municipale Unica:
- il proprietario dell’immobile;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;
- il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
- il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Esenzioni
Il comma 759 dispone delle ipotesi di esenzione dal versamento dell’IMU nel caso di:
- immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- fabbricati con destinazione ad usi culturali;
- fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto;
- fabbricati di proprietà della Santa Sede;
- fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali;
- immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i).
A quelle ipotesi di esenzione si aggiungono anche i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce) e i terreni agricoli:
- posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, comprese le società agricole;
- ubicati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
- ubicati nei comuni delle isole minori;
- a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.