Disoccupazione agricola e ANF: con la pubblicazione del messaggio n. 4211 del 22 novembre 2022 l’INPS ha comunicato il rilascio di nuovi tracciati per la trasmissione telematica delle domande in competenza 2022.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle domande di indennità di disoccupazione e/o Assegno al nucleo familiare per i lavoratori agricoli dipendenti.
Disoccupazione agricola e ANF, nuovi tracciati per la trasmissione delle domande: il messaggio INPS
L’INPS ha comunicato di aver rilasciato alle Strutture nazionali degli Enti di Patronato i nuovi tracciati per la trasmissione telematica delle domande di indennità di disoccupazione e/o Assegno al nucleo familiare per i lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2022.
Il suddetto tracciato di trasmissione delle domande di disoccupazione agricola e ANF è stato aggiornato nella parte inerente all’informativa sulla materia, secondo quanto è stato deciso per quanto riguarda le modalità di scambio dei dati e di presentazione telematica delle domande di prestazione, in seguito all’Accordo Tecnico-Operativo tra l’INPS e gli Enti di Patronato sottoscritto in data 26 giugno 2012.
Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione agricola, all’interno dell’informativa sopra citata è stato specificato che: “gli eventi di disoccupazione intervenuti dal 1° gennaio 2022, gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti di cooperative e loro consorzi – di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240 – che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, accedono alla NASpI (art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come modificato dall’art. 1, comma 221, lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234)”.
“In relazione all’Assegno al nucleo familiare, attesa l’introduzione della disciplina dell’Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al D.lgs 29 dicembre 2021, n. 230, nell’informativa è stato anche specificato che a decorrere dal 1° marzo 2022, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153″.
Il messaggio INPS specifica anche che l’Assegno al nucleo familiare (ANF) è incompatibile con l’Assegno temporaneo.
Dopodiché, l’istituto di previdenza nazionale provvede a comunicare alle Strutture territoriali l’aggiornamento e le modifiche sopra citate che sono state apportate al modulo “SR25-Prest.agr.21TP”, ovvero una sorta di ricevuta della domanda che viene trasmessa per via telematica dai cittadini.
L’INPS, inoltre, informa tali Strutture dell’Istituto che il nuovo modulo è ora reperibile all’interno della sezione “Modulistica OnLine”, sul sito Intranet INPS.
Per quanto riguarda gli Enti di Patronato, invece, il nuovo modulo aggiornato è disponibile per gli stessi effettuando i seguenti passaggi:
- accedere all’interno del Servizio di trasmissione delle domande di disoccupazione e Assegno per il nucleo familiare dei lavoratori agricoli dipendenti;
- recarsi nell’Area di Download del menu principale della funzione “Presentazione domande”.
Dopodiché, gli Enti di Patronato potranno accedere al nuovo file in formato PDF, contenente la sezione informativa del citato modulo “SR25-Prest.agr.21TP”, denominato “Informativa modello PREST.AGR.21/TP”.