Pensione giornalisti: con la pubblicazione del messaggio n. 4213 del 22 novembre 2022, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni, l’INPS fornisce le istruzioni sul regime di cumulo dei trattamenti pensionistici dei giornalisti iscritti alla Gestione INPGI/1 con i redditi da lavoro.
Pensione giornalisti, divieto di cumulo con i redditi da lavoro: il messaggio INPS
Pensione giornalisti: il suddetto messaggio INPS fornisce dei chiarimenti in merito al regime di cumulo della pensione con i redditi da lavoro, prodotti in Italia e all’estero, e sui conseguenti obblighi dichiarativi in capo ai titolari di:
- trattamenti di invalidità;
- pensione anticipata;
- pensione ai c.d. lavoratori precoci.
L’art. 1, comma 42, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995 dispone che: “All’assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi di lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui all’allegata tabella G. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l’assegno di invalidità ridotto non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale il reddito posseduto si colloca”.
Secondo la tabella G) allegata a questa legge, ecco qual è la riduzione che viene applicata in base al reddito conseguito:
- la percentuale di riduzione è pari al 25 per cento dell’importo dell’assegno per un reddito superiore a quattro volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio;
- la percentuale di riduzione è pari al 50 per cento dell’importo dell’assegno per un reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio.
Il regime di incumulabilità con i redditi da lavoro si applica per la sola quota eventualmente eccedente il trattamento minimo.
L’art. 10 del Decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992 e l’art. 72 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 dispongono che le quote delle pensioni e degli assegni di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l’ammontare corrispondente al trattamento minimo, non sono cumulabili con:
- i redditi da lavoro dipendente, nella misura del 50 per cento, fino a concorrenza dei redditi stessi;
- i redditi da lavoro autonomo, nella misura del 30 per cento, fino a concorrenza del 30 per cento dei redditi stessi.
Incumulabilità della pensione anticipata con i redditi da lavoro
Secondo quanto viene disposto dall’art. 10 del decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992, ecco quali sono gli obblighi in capo al lavoratore e al suo datore di lavoro:
- il lavoratore è tenuto a dichiarare per iscritto al datore di lavoro la propria qualità di pensionato;
- il datore di lavoro ha l’obbligo di detrarre dalla retribuzione una somma, pari all’importo della quota di pensione non dovuta per incumulabilità, e di versarla all’Istituto.
Per quanto riguarda l’applicazione dell’incumulabilità della pensione anticipata con i redditi da lavoro autonomo, “la dichiarazione a preventivo 2022 potrà essere resa mediante una domanda di ricostituzione reddituale”.
“La pensione di cui all’articolo 14, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 4/2019, non è cumulabile, a fare data dal primo giorno di decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.