Lavoratori sospesi a Savona a causa della frana avvenuta lungo l’impianto funiviario della città: l’INPS ha comunicato la disposizione di indennità e di assegni per il nucleo familiare (ANF) per tutti coloro che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

I seguenti benefici economici sono stati comunicati dall’INPS attraverso la pubblicazione del messaggio n. 4166 del 17 novembre 2022, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e che riguarda le disposizioni operative previste all’interno dell’art. 16, comma 3-sexies, del decreto legge n. 121 del 10 settembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 9 novembre 2021, e successive modificazioni.

Lavoratori sospesi a Savona: le disposizioni operative INPS su indennità e ANF

In precedenza, per i lavoratori sospesi a Savona era stata disposta un’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare (ANF), nel rispetto del limiti di spesa pari a 1,5 milioni di euro e per un massimo di dodici mesi.

Queste misure economiche erano state previste “in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio della Provincia di Savona, impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della frana verificatasi lungo l’impianto funiviario di Savona, in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019″.

La contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare sono stati poi rifinanziati per un importo pari a 1,5 milioni di euro anche per l’anno 2021, grazie all’approvazione dell’art. 49, comma 2-bis, del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.

L’art. 16, comma 3-sexies, del decreto legge n. 121 del 10 settembre 2021, recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”, invece, ha previsto per i suddetti lavoratori un’ulteriore indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale.

Questa indennità può essere concessa dall’INPS per il periodo che va dal 16 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2022, comprende anche la relativa contribuzione figurativa e viene autorizzata con decreto della Regione Liguria.

L’INPS specifica inoltre che “tale indennità continuerà a essere erogata anche in caso di sopravvenuta risoluzione del rapporto di lavoro dovuta alla cessazione dell’attuale concessione alla società Funivie S.p.A. in liquidazione”, sostenendo che ulteriori istruzioni operative saranno fornite dall’Istituto attraverso la pubblicazione di un apposito messaggio.

Il beneficio economico viene erogato ai lavoratori sospesi a Savona anche nel caso in cui questi ultimi:

  • abbiano cessato la propria attività lavorativa;
  • vengano assunti da un nuovo soggetto datoriale, il quale pone la loro sospensione.

Infine, il messaggio INPS comunica qual è il limite massimo di spesa, sia per quanto riguarda l’anno 2021 che per quanto riguarda l’anno 2022, che viene definito dall’art. 16, comma 3-sexies, del decreto legge n. 121 del 10 settembre 2021:

“L’indennità è riconosciuta nel limite massimo di spesa di 187.500 euro per l’anno 2021 e di 1 milione di euro per l’anno 2022. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del presente comma, pari a 187.500 euro per l’anno 2021 e a 1 milione di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili destinate alle sovvenzioni per l’esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, funivie e ascensori in servizio pubblico e autolinee non di competenza delle regioni”.