Bonus 150 euro dipendenti: l’INPS ha chiarito alcuni aspetti che riguardano il calcolo dello stipendio imponibile con l’attribuzione di questo beneficio economico.

In particolare, attraverso la pubblicazione del messaggio n. 4159 del 17 novembre 2022 l’INPS fornisce delle precisazioni sulla determinazione della retribuzione imponibile in seguito alla corresponsione dell’indennità una tantum pari a 150 euro per i lavoratori dipendenti, prevista dall’art. 18 del decreto legge n. 144 del 23 settembre 2022, relativa al mese di novembre 2022.

Il suddetto messaggio, nello specifico, è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione.

Bonus 150 euro dipendenti: le precisazioni dell’INPS sul calcolo dello stipendio imponibile

Il bonus 150 euro dipendenti “con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro” viene riconosciuto dal datore di lavoro nella retribuzione erogata nel mese in corso.

L’indennità una tantum di importo pari a 150 euro che sarà erogata ai collaboratori coordinati e continuativi, ai dottorandi e assegnisti di ricerca, ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti e ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo dovrà essere richiesta da questi ultimi previa domanda da presentare all’INPS entro il termine ultimo del 31 gennaio 2023, con pagamenti che saranno corrisposta in data successiva alla medesima.

I lavoratori dipendenti, invece, riceveranno il beneficio economico già in questo mese, così come anche i pensionati. Perciò, con il suddetto messaggio l’INPS fornisce le istruzioni operative per il calcolo della retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 e per l’esposizione dei dati nel flusso Uniemens.

Per quanto riguarda il calcolo dello stipendio imponibile bisogna considerare quest’ultimo “al netto della tredicesima mensilità, o ratei della stessa, stante la particolare natura di tale mensilità aggiuntiva, laddove l’erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022”.

In particolare, la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non deve eccedere l’importo di 1.538 euro.

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non provveda ad effettuare il pagamento del bonus 150 euro dipendenti all’interno dello stipendio relativo al mese in corso, allora potrà effettuare il conguaglio anche sul flusso di competenza di dicembre 2022.

Istruzioni operative

Ecco le nuove istruzioni che sono state fornite dall’INPS per quanto riguarda l’esposizione dei dati nel flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro.

Per quanto riguarda la sezione <PosContributiva>, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore già in uso “L033“, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 18 del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
  • nell’elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l’imponibile al netto della tredicesima o dei ratei oppure la retribuzione teorica in caso di assenza di imponibile;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese “2022-11”;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo da recuperare.

Per quanto riguarda la sezione <ListaPosPA>, l’elemento <RecuperoSgravi> dovrà essere compilato nel modo seguente:

  • nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno 2022;
  • nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 11;
  • nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “44”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum art. 18 decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
  • nell’elemento <AltroImponibile> dovrà essere dichiarato l’importo della retribuzione imponibile per la quale è riconosciuta l’erogazione dell’indennità una tantum oggetto di recupero, che naturalmente non potrà superare l’importo di 1.538,00 euro;
  • nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo da recuperare pari a 150 euro.

Per quanto riguarda la sezione <PosAgri>, i datori di lavoro agricoli valorizzeranno, nella denuncia di competenza dicembre 2022, in <DenunciaAgriIndividuale> l’elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “X”, che ha il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 18, comma 1, del decreto legge 23 settembre 2022 n. 144”.